Agenzia delle dogane, Catanzaro ha la meglio su Reggio Calabria

Resa nota la sentenza del Tar Lazio sulla vicenda


di Giulia Zampina

Vince su tutta la linea il comune di Catanzaro la sua battaglia per la sede dell’agenzia delle Dogane nel giudizio instaurato dal comune di Reggio che aveva chiesto  l’annullamento della delibera del Comitato di Gestione dell’Agenzia delleDoganee Monopoli n. 358 del 28.2.2018, nonché dello Statuto, approvato con la medesima delibera, nella parte in cui non disciplina l’organizzazione territoriale dell’Agenzia delleDoganee Monopoli ed omette ogni riferimento e/o motivazione sullo spostamento della sede in Catanzaro;della delibera del Comitato di Gestione dell’Agenzia delleDoganee Monopoli n. 359 del 28.2.2018, nonché del Regolamento di Amministrazione, approvato con la medesima delibera, nella parte in cui stabilisce che la Direzione Regionale Calabria, con competenza sul territorio delle regioni Calabria e Basilicata, abbia sede a Catanzaro; dell’atto, ove esistente, con cui il Ministro dell’Economia ha approvato in data 26.4.2018 lo Statuto ed il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delleDoganee Monopoli, per come riportato nel comunicato dell’Agenzia delleDogane, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 7.5.2018; di ogni altro atto o provvedimento, anche non conosciuto, presupposto conseguente e/o connesso.

Di seguito la decisione dei giudici e le motivazioni

FATTO

1. La Città metropolitana di Reggio Calabria ha impugnato le delibere n. 358 e 359 del 28.2.2018, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, con le quali, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato n. 4789 del 2008 e le successive delibere del Comitato di Gestione dell’Agenzia resistente del 27.10.2016, del 22.5.2017 e del 6.7.2017 avessero confermato la sede di Reggio Calabria della Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria, è stato stabilito che a livello regionale opera “la Direzione regionale Calabria con competenza sul territorio delle regioni Calabria e Basilicata, con sede a Catanzaro”.

1.2. L’Amministrazione ricorrente deduce l’illegittimità degli atti gravati: 1) per eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità e violazione del giudicato in quanto nonostante la sentenza n. 4789 del 2008 del Consiglio di Stato avesse statuito con ampia e articolata motivazione che la sede dell’Agenzia delleDoganedovesse essere ubicata a Reggio Calabria e i successivi atti del Comitato di Gestione avessero confermato tale sede, la delibera n. 359 del 28.2.2018 senza addurre alcuna specifica ragione e senza richiamare i criteri di economicità, efficacia ed efficienza, pretermessi nello Statuto approvato con la delibera n. 358 del 28.2.2018, opera lo spostamento della sede nella città di Catanzaro. Peraltro, ad avviso dell’Amministrazione ricorrente, nelle delibere impugnate non viene disposto un criterio preferenziale di localizzazione della sede nei capoluoghi di regione, né viene richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 4789 del 2008 con la quale è stata riformata la sentenza n. 111452 del 2007 del TAR del Lazio che aveva accolto il ricorso proposto dal Comune di Catanzaro avverso la delibera n. 50 del 19.3.2007, istitutiva della Direzione regionale della Calabria con sede nella città di Reggio Calabria. Ne discende che le predette delibere sarebbero illegittime per carenza di motivazione, per contraddittorietà rispetto alle precedenti decisioni e per violazione del giudicato atteso che non sarebbemedio temporeintervenuta alcuna modificazione né nel volume di affari, né nella logistica, né negli incassi, né nell’efficacia dell’azione di controllo e che le attività doganali svolte nell’area metropolitana di Reggio Calabria continuerebbero ad essere di gran lunga superiori rispetto a tutte quelle delle altre province calabresi, ivi compresa quella di Catanzaro, a causa della presenza del porto di Gioia Tauro. Peraltro la decisione gravata non terrebbe nella giusta considerazione né il riconoscimento del porto di Gioia Tauro quale zona economica speciale, vale a dire area destinataria di importanti benefici fiscali e amministrativi, né la circostanza dell’ubicazione della maggioranza dei soggetti istituzionali con i quali la Direzione regionale deve relazionarsi nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria (Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria; Guardia Costiera; Procure della Repubblica e Prefetture); 2) per violazione del D.lgs. n. 300 del 1999 in quanto nel comunicato del 7.5.2018, apparso sul sito dell’Agenzia delleDoganee dei Monopoli, viene richiamata espressamente l’approvazione da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze del nuovo Statuto e del nuovo Regolamento di amministrazione che sarebbe stata adottata il 26.4.2018, ma che non risulta pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, né è altrimenti reperibili sui siti del Ministero e dell’ Agenzia resistenti. Ne discenderebbe la violazione dell’art. 8, comma 4, e dell’art. 60 del citato D.lgs. 300 del 1999 in quanto non sarebbe stato rispettato l’iterprocedimentale previsto e il Ministero resistente non avrebbe espletato le proprie funzioni di vigilanza e di controllo. Ad avviso della Città metropolitana ricorrente sarebbe poi del tutto mancato qualsiasi coinvolgimento della stessa nell’iter decisionale, nonostante sia indubbia la sua natura di ente esponenziale degli interessi del territorio; 3) per violazione di legge giacché l’approvazione dello Statuto e del Regolamento oggetto di controversia sarebbero intervenuti nel periodo in cui il Governo Gentiloni era dimissionario e, quindi, non trattandosi di atti connotati da urgenza e imperatività non avrebbero potuto essere assunti.

2. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delleDoganee dei Monopoli, ritualmente costituiti in giudizio, hanno concluso per la reiezione del ricorso.

In particolare con riguardo alle censure mosse avverso la delibera n. 358 del 28.2.2018le amministrazione resistenti hanno evidenziato che in base alla normativa vigente l’organizzazione territoriale dell’Agenzia delleDoganee dei Monopoli non deve essere disciplinata dallo Statuto dell’Agenzia medesima, bensì da “disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale”, in conformità al disposto dell’art. 66 del D.lgs. n. 300 del 1999. Pertanto, la predetta delibera gravata, “vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 che reca, all’articolo 1, commi da 93 a 95, talune diposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle agenzie fiscali (…)” e “considerata l’esigenza di procedere a una revisione dell’attuale Statuto per tenere conto delle modifiche intervenute a seguito dell’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riguardo la missione e le funzioni dell’Agenzia”, avrebbe correttamente disposto l’aggiornamento del relativo Statuto senza disciplinare l’organizzazione territoriale e senza occuparsi delle sedi degli uffici dell’Agenzia.

Con riguardo alla delibera n. 359 del 28.2. 2018 che prevede, all’art. 6, comma 3, lett. a), l’istituzione dall’1.1.2019 della Direzione delleDoganee dei Monopoli con competenza sul territorio delle regioni Calabria e Basilicata e sede in Catanzaro, le amministrazioni resistenti sostengono che non sarebbe stato disposto nessuno “spostamento della sede in Catanzaro”, a differenza di quanto affermato dalla Città metropolitana ricorrente, bensì sarebbe stata istituitaex novoe individuata una Direzione, mai esistita prima.

Le Amministrazioni resistenti hanno, altresì, evidenziato che la Direzione regionale delleDoganeper la Calabria con sede a Reggio Calabria, prevista dalla delibera n. 50/2007, non è mai stata attivata, inizialmente in quanto la detta delibera era stata annullata dal TAR Lazio con la sentenza n. 11452 del 2007 e successivamente per l’entrata in vigore del il D.L. n. 112 del 2008, n. 112, convertito con la legge n. 133 del 2008,ai sensi del cui art. 74, comma 1, lett. a), le Agenzie fiscali avevano l’obbligo di provvedere “a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti (…) operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti (…)”. Premesso che le esigenze non sono rimaste cristallizzate dal 2007 al 2018, la scelta operata dal Comitato di gestione dell’Agenzia delleDoganee dei Monopoli, con l’impugnata delibera n. 359 del 28.2.2018, appare esente dai vizi lamentati da parte ricorrente e fondata su un contesto normativo, organizzativo e funzionale totalmente diverso rispetto a quello del 2007, esaminato dal Consiglio di Stato nella più volte richiamata decisione n. 4789 del 2008 del Consiglio di Stato. Pertanto, la scelta di Catanzaro quale sede della istituenda Direzione regionale con funzioni di programmazione, coordinamento e controllo dei relativi Uffici locali operativi sulle regioni Calabria e Basilicata sarebbe coerente con le “esigenze della conduzione aziendale” e con il principio del “decentramento delle responsabilità operative” di cui all’art. 66, comma 3, del D.lgs. n. 300/1999. Anche il secondo motivo di ricorso sarebbe infondato riferendosi l’art. 8, comma 4, del D.lgs. n. 300 del 1999 a tutte le Agenzie, mentre alle Agenzie fiscali, in ragione della loro peculiare natura giuridica, si applicano le disposizioni speciali di cui al Capo II del Titolo V del medesimo decreto, ai sensi del relativo art. 10 che espressamente dispone che: “le agenzie fiscali sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del Capo II del Titolo V del presente decreto legislativo ed alla loro istituzione si provvede secondo le modalità e nei termini ivi previsti”. Conseguentemente il procedimento per l’adozione dello Statuto e del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delleDoganee dei Monopoli sarebbe perfettamente conforme agli artt. 60 e 71 del D.lgs. n. 300 del 1999, essendo state le delibere gravate correttamente trasmesse per il prescritto controllo al Ministro dell’Economia e delle Finanze che ha espresso la propria approvazione, rispettivamente, con fogli prot. n. 8869 e n. 8870 del 26.4.2018. Infine, secondo la difesa delle Amministrazioni resistenti andrebbe disatteso anche il terzo motivo di ricorso sia perché l’approvazione da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze del governo dimissionario delle delibere del Comitato di gestione impugnate rientrerebbe negli atti di ordinaria amministrazione, collocandosi in linea di continuità con la “Strategia in materia di organizzazione”, concordata in data 14.11.2017 dalla stessa Agenzia e dal Ministro all’epoca nella pienezza dei propri poteri, sia perché le dimissioni rassegnate dal Presidente del Consiglio dei ministri in data 24.3.2018 sono state accettate dal Presidente della Repubblica con D.P.R. del 31.5.2018, successivo alla contestata approvazione avvenuta il 26.4.2018.

3. Il Comune di Catanzaro, costituito in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse per inesistenza di una precedente Direzione Regionale delleDoganeper la Calabria con sede a Reggio Calabria poiché la Direzione Regionale delleDoganecon sede a Reggio Calabria, oggetto della controversia definita attraverso la più volte citata sentenza del

Consiglio di Stato n. 4789 del 2008, non ha mai visto la luce, in ragione della “riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale”, disposta dall’art. 74, comma 1, del D.L. n. 112 del 2008. Pertanto, il Comune di Reggio Calabria non sarebbe titolare di alcuna posizione giuridica di vantaggio da preservare con l’azione intrapresa, né attuale né potenziale, non essendo sede del non costituito organo periferico dell’Agenzia. Nel merito il Comune di Catanzaro ha evidenziato che la nuova Agenzia delleDoganee dei Monopoli, istituita nell’anno 2012 ai sensi del D.L. n.95 del 2012, ha completato le attività necessarie a realizzare l’effettiva integrazione tra le due strutture preesistenti dell’Agenzia delleDoganee dell’Agenzia dei Monopoli e che in tale contesto la delibera impugnata n. 359 del 28.2.2018 del Comitato di Gestione, di modifica del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delleDoganeè volta all’adeguamento del processo di incorporazione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, al fine di sostenere il processo di riorganizzazione e il consolidamento dell’integrazione di competenze delle due areedoganee monopoli. Siffatta attività configura un’organizzazione di alta amministrazione che se svolta, come nella fattispecie in esame, nel rispetto dei principi di legalità e ragionevolezza, appare esente dalle censure svolte nel ricorso del Comune di Reggio Calabria. Sulla scorta delle predette considerazioni e previa confutazione in fatto anche della asserita concentrazione della maggioranza dei soggetti istituzionali con i quali la Direzione regionale deve relazionarsi nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, il Comune di Catanzaro ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. L’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, intervenientead opponendum, premessa la propria legittimazione in quanto ente esponenziale costituzionalmente rilevante, della collettività locale stanziata nel proprio territorio e come tale portatore di un interesse qualificato, ha concluso per la reiezione del ricorso ribadendo la legittimità delle delibere gravate che hanno inteso “procedere ad una revisione dell’assetto organizzativo delle strutture centrali territoriali dell’Agenzia che consente l’effettiva integrazione dell’Area Monopoli con il superamento della stessa e una migliore ripartizione delle competenze con conseguente revisione dell’attuale Regolamento di amministrazione dell’Agenzia”, al fine di razionalizzare e perfezionare l’iter di integrazione dell’incorporazione della Amministrazione Monopoli di Stato nell’Agenzia delleDogane. Peraltro, la competenza della Direzione Regionale Calabria, oggi, a differenza di quanto avveniva nel 2007, si sviluppa sul territorio della Regione Calabria e Basilicata (e non più Campania-Calabria) per cui la città di Catanzaro, risulta essere, anche dal punto di vista della conformazione geografica, in una posizione centrale e, dunque, meglio localizzata, oltre ad essere capoluogo di regione e sede di tutti gli organismi regionali e giurisdizionali con i quali l’Agenzia dovrà collaborare e interfacciarsi.

DIRITTO

7. Occorre, in primo luogo, evidenziare che sono infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e di interesse della Città metropolitana ricorrente.

7.1. Con riguardo alla legittimazione ad agire della Città metropolitana di Reggio Calabria può essere richiamata la motivazione addotta dal Consiglio di Stato nella più volte citata sentenza n. 4789 del 2008 a sostegno della legittimazione del Comune di Catanzaro, allora ricorrente, quale “portatore di un interesse qualificato da far valere in giudizio, in quanto ente esponenziale, costituzionalmente rilevante, della collettività locale colà stanziata ed in quanto capoluogo della Regione in forza dello Statuto regionale”.

7.2. Circa il secondo profilo dell’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire il Collegio osserva che la mancata effettiva istituzione della sede di Reggio Calabria della Direzione Regionale delleDogane, oggetto della controversia definita attraverso la più volte citata sentenza del Consiglio di Stato n. 4789 del 2008, in ragione della “riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale”, disposta dall’art. 74, comma 1, del D.L. n. 112 del 2008, ha indubbiamente un’incidenza nella delibazione del merito del ricorso, ma non vale ad escludere l’esistenza di un interesse della Città metropolitana di Reggio a proporlo in considerazione dell’efficacia e della validità dell’atto amministrativo di individuazione della predetta sede.

8. Nel merito il ricorso non è fondato e va disatteso per le seguenti ragioni.

9. Con il primo motivo parte ricorrente deduce l’illegittimità delle delibere impugnate per carenza di motivazione, per contraddittorietà rispetto alle precedenti decisioni e per violazione del giudicato atteso tra la decisione del Consiglio di Stato n. 4789 del 2008 e i successivi atti dell’Agenzia resistente confermativi della sede di Reggio Calabria non sarebbe intervenuta alcuna modificazione né nel volume di affari, né nella logistica, né negli incassi, né nell’efficacia dell’azione di controllo e che le attività doganali svolte nell’area metropolitana di Reggio Calabria continuerebbero ad essere di gran lunga superiori rispetto a tutte quelle delle altre province calabresi, ivi compresa quella di Catanzaro, a causa della presenza del porto di Gioia Tauro. Mancherebbe, pertanto, qualsiasi logica amministrativa nella scelta di sopprimere la sede dell’area metropolitana nella quale si concentra il maggior traffico doganale dell’intera Regione Calabria, nonché tale decisione sarebbe stata assunta in palese violazione del giudicato di cui alla più volte richiamata sentenza del Consiglio di Stato.

10. La censura è infondata e da disattendere.

11. Occorre, in primo luogo, evidenziare che, sebbene possa essere condivisa la ricostruzione proposta dalle amministrazioni resistenti circa la natura giuridica di atto di alta amministrazione da riconoscere alle delibera impugnate, non può tuttavia negarsi che ciò non determina la sottrazione di tali atti al sindacato generale di legittimità e, più in generale, alla garanzia costituzionale di tutela prevista nei confronti di tutti gli atti della pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 24 e 113 della Costituzione (cfr. in termini Consiglio di Stato, 2.10.2008, n. 4789).

Ed infatti la circostanza che in occasione dell’adozione di un atto che istituisce strutture regionali di vertice l’Amministrazione eserciti un elevatissimo potere discrezionale, che implica complesse valutazioni sulla organizzazione dei servizi, sulla loro economicità e razionalità, indubbiamente attenua il sindacato giurisdizionale sull’esercizio di detto potere discrezionale, circoscrivendolo all’accertamento estrinseco della sua legittimità, cioè al riscontro dei presupposti e alla congruità della motivazione, nonché alla esistenza del nesso logico di consequenzialità fra presupposti e conclusioni, senza escluderlo (cfr. Cons. Stato, n. 4789).

12. Tanto premesso occorre, quindi, valutare se tutti gli elementi presi in considerazione dall’amministrazione finanziaria l’abbiano condotta al compimento di una scelta ragionevole ed equilibrata nel contemperamento di tutti gli interessi incisi dalla stessa.

13.Va, in primo luogo, precisato che nonostante con il presente ricorso siano impugnate sia la delibera n. 358 del 28.2.2018 che la delibera n. 359 del 28.2.2018, le censure sollevate da parte ricorrente riguardano essenzialmente la seconda delibera con la quale è stato approvato il Regolamento di Amministrazione.

Ed infatti la delibera n. 358 del 28.2.2018 e lo Statuto con essa approvato non disciplinano l’organizzazione territoriale dell’Agenzia delleDoganee dei Monopoli, demandata a “disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale” (cfr. art. 66, comma 3, del D.lgs. n. 300 del 1999).

L’art. 66 del D.lgs. n. 300 del 1999 nel disciplinare gli statuti delle Agenzie fiscali prevede che: “Le agenzie fiscali sono regolate dal presente decreto legislativo, nonché dai rispettivi statuti, deliberati da ciascun comitato di gestione ed approvati con le modalità di cui all’art. 60 dal Ministro delle finanze” e prosegue precisando che “Gli statuti disciplinano le competenze degli organi di direzione dell’agenzia, istituendo apposite strutture di controllo interno, e recano principi generali in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dell’agenzia, prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali”. Al successivo comma 3 della medesima norma è, infine, previsto che “L’articolazione degli uffici, a livello centrale e periferico, è stabilita con disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e il soddisfacimento delle necessità dei contribuenti meglio compatibile con i criteri di economicità e di efficienza dei servizi”.

Ne discende che legittimamente nella predetta delibera nulla viene detto circa la localizzazione delle sedi degli uffici, demandata in forza dell’art. 66, comma 3, da ultimo citato a disposizioni interne, vale a dire al Regolamento di amministrazione, approvato con la successiva delibera n. 359 del 28.2.2018, anch’essa impugnata e sulla quale si incentrano essenzialmente le censure articolate con il ricorso.

14. L’art. 66, comma 3, del D.lgs. n. 300 del 1999 prescrive testualmente che “l’articolazione degli uffici, a livello centrale e periferico, è stabilita con disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e il soddisfacimento delle necessità dei contribuenti meglio compatibile con i criteri di economicità e di efficienza dei servizi”.

Deve allora essere evidenziato che, a differenza di quanto affermato da parte ricorrente, le esigenze della conduzione aziendale alle quali la richiamata disposizione si riferisce non sono rimaste le stesse dell’epoca in cui è stata adottata la delibera n. 50 del 2007 e in relazione alla quale è stata emessa la sentenza n. 4789 del 2008 del Consiglio di Stato.

14.1. Nel periodo intercorso tra il 2007 e il 2018 è, infatti, entrato in vigore l’art. 23quater, comma 1, del D.L. n. 95 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135 del 2012, che ha disposto a partire dall’1.12.2012 l’incorporazione dell’exAmministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nell’ex Agenzia delledoganee il passaggio dei dipendenti, già inseriti nella sezione “Monopoli” alla sezione “Dogane” del ruolo del personale non dirigenziale, a far data dal dicembre 2016 in attuazione dell’art.10, comma 8quinquies, del D.L. n. 210 del 2015, inserito dalla legge di conversione n. 21 del 2016.

14.2. Inoltre, mentre nel 2007 la Calabria e la Campania dipendevano da un’unica direzione con sede a Napoli, nel nuovo assetto territoriale la Direzione regionale Calabria ha competenza sul territorio delle regioni Calabria e Basilicata, con la conseguenza che la città di Catanzaro è, anche dal punto della ubicazione geografica, in una posizione più centrale rispetto a Reggio Calabria, oltre ad essere il capoluogo della regione.

Anche sotto profilo la scelta operata appare ragionevole e esente da vizi di disparità di trattamento che forse, a contrario, si sarebbero potuti ravvisare se la sede della Direzione regionale fosse stata localizzata in una città capoluogo di provincia, a discapito della città capoluogo dell’altra regione (la Basilicata) cui si estende la competenza della rammentata sede.

14.3. Pertanto, il Comitato di gestione dell’Agenzia delleDoganee dei Monopoli, preso atto del nuovo quadro normativo e del conseguente nuovo assetto delle competenze funzionali (ai compiti affidati alla Agenzia delleDoganesono sommati quelli di competenza dei Monopoli di Stato) e geografiche (competenza sulle regioni Calabria e Basilicata e non più sulle regioni Campania e Calabria), ha ravvisato “l’opportunità di procedere a una revisione dell’assetto organizzativo delle strutture centrali e territoriali dell’Agenzia che consenta l’effettiva integrazione dell’Area monopoli con il superamento della stessa e una migliore ripartizione delle competenze con conseguente revisione dell’attuale Regolamento di amministrazione dell’Agenzia”.

In particolare il Regolamento di amministrazione, approvato con la delibera n. 359 del 28.2.2018, all’art. 1 prevede che “l’Agenzia si articola in: a. – strutture di vertice, centrali e regionali, che svolgono funzioni prevalenti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo; b. – Uffici locali (Uffici UDM) che svolgono prevalentemente funzioni operative”.

Quindi l’art. 6, comma 3, del detto Regolamento stabilisce che “ A livello regionale operano, altresì, le seguenti strutture di livello dirigenziale non generale : a. la Direzione regionale Calabria con competenza sul territorio delle regioni Calabria e Basilicata, con sede a Catanzaro; ..”, mentre il successivo comma 5 prevede che “la Direzione regionale esercita, nell’ambito della rispettiva competenza territoriale e sulla base degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalle strutture centrali, funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo dei relativi Uffici locali. A sua volta il successivo art. 7, comma 1, stabilisce che “le funzioni operative dell’Agenzia sono svolte da strutture locali di livello dirigenziale non generale denominate Uffici delleDoganee dei Monopoli (UDM). Gli UDM possono essere organizzati sul territorio in Sezioni Distaccate nell’ambito territoriale di ciascuna Direzione Regionale.”.

14.4. Merita, infine, di essere evidenziato che non appare comprovata nei fatti neanche la dedotta omessa valutazione della presenza nel territorio della città di Reggio Calabria della maggior parte delle istituzioni che costituiscono l’interfaccia della sede regionale dell’amministrazione finanziaria.

Dalla documentazione versata agli atti e dalle deduzioni difensive delle amministrazioni resistenti, non confutate da parte ricorrente, si evince che a fronte del Porto di Gioia Tauro esistono uffici diDoganee Monopoli, Uffici Dirigenziali e sedi operative distaccate, quali ad esempio la sede operativa territoriale di Crotone, con relativo porto marittimo ed aeroporto e la sede operativa territoriale di Corigliano Calabro, anche nel territorio del Comune di Catanzaro e che, ai fini dell’allocazione della sede della Direzione regionale, devono necessariamente essere considerati anche gli uffici periferici della regione Basilicata, del tutto pretermessi nelle valutazioni operate dalla Città metropolitana di Reggio Calabria.

Peraltro, a Catanzaro, quale capoluogo di regione, hanno sede i principali organismi regionali delle Amministrazioni centrali (Commissione Tributaria Regionale, Direzione Regionale delle Entrate e del Territorio, Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio, Comando Regionale della Guardia di Finanza, Corte dei Conti, Direzioni regionali di INPS ed INAIL).

14.5. Appare, infine, rilevante anche la circostanza, pretermessa dalla Città metropolitana ricorrente, ma evidenziata dal Comune di Catanzaro, che la Direzione regionale delleDoganeper la Calabria, con sede a Reggio Calabria, prevista dalla delibera n. 50 del 2007, non è mai stata effettivamente attivata, pur nella validità ed efficacia dell’atto istitutivo, inizialmente a causa dell’annullamento della stessa e della conseguente determinazione dell’Agenzia delleDoganedel 26.9.2007 da parte di questo Tribunale con la sentenza n. 11452 del 2007 (poi riformata dal Consiglio di Stato con la decisione n. 4789/2008) e, successivamente, per l’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, convertito con la legge n. 133 del 2008, il cui art. 74, comma 1, lett. a) ha imposto di provvedere entro il 30.11.2008 “a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti (…) operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti (…)”.

14.6. Per tutte le suesposte considerazioni devono, pertanto, essere disattese sia le censure di illegittimità per eccesso di potere per carenza di motivazione e per illogicità dell’azione amministrativa che quelle per violazione del giudicato articolate con il primo motivo.

15. Anche il secondo motivo con il quale parte ricorrente si duole della violazione dell’art. 8, comma 4, e dell’art. 60 del citato D.lgs. 300 del 1999 in quanto non sarebbe stato rispettato l’iterprocedimentale previsto e il Ministero resistente non avrebbe espletato le proprie funzioni di vigilanza e di controllo è infondata e va disattesa.

Ad avviso della Città metropolitana sarebbe, inoltre, del tutto mancato qualsiasi coinvolgimento della stessa nell’iter decisionale, nonostante sia indubbia la sua natura di ente esponenziale degli interessi del territorio.

15.1. Non ricorre, infatti, nella fattispecie in esame la dedotta violazione dell’iterprocedimentale previsto per l’adozione dello statuto e del Regolamento di amministrazione delle Agenzie fiscali.

Tale iter, infatti, non è disciplinato dall’art. 8 invocato da parte ricorrente, ma dalle disposizioni del Titolo V Capo II – concernente la “Riforma del Ministero delle finanze e dell’Amministrazione fiscale”, come si desume dal disposto dell’art. 10 che espressamente statuisce “Le agenzie fiscali sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del Capo II del Titolo V del presente decreto legislativo ed alla loro istituzione si provvede secondo le modalità e nei termini ivi previsti”.

L’art. 60 del D.lgs. n. 300 del 1999 (Controlli sulle agenzie fiscali) testualmente prevede che “Le agenzie sono sottoposte all’alta vigilanza del Ministro, il quale la esercita secondo le modalità previste nel presente decreto legislativo. Le deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale, individuati nella convenzione di cui all’articolo 59, che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse, per l’approvazione, al Ministro dell’economia e delle finanze. (…). Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l’approvazione è interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti. (…)”.

Il successivo art. 71, comma 3, dispone che “Il regolamento di amministrazione è deliberato, su proposta del direttore dell’agenzia, dal comitato di gestione ed è sottoposto al Ministro vigilante secondo le disposizioni dell’articolo 60 del presente decreto legislativo. (…)”.

15.2. Nel caso di specie, entrambe le delibere impugnate, concernenti l’approvazione dello Statuto e del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia resistente, sono state trasmesse per il prescritto controllo al Ministro dell’Economia e delle Finanze che ha espresso la propria approvazione, rispettivamente, con fogli prot. n. 8869 e n. 8870 del 26.4.2018.

16. Deve, infine, essere disatteso anche il terzo ed ultimo motivo con il quale la Città Metropolitana lamenta che l’approvazione dello Statuto e del Regolamento oggetto di controversia sarebbero intervenuti nel periodo in cui il Governo Gentiloni era dimissionario e, quindi, non trattandosi di atti connotati da urgenza e imperatività non avrebbero potuto essere assunti.

16.1. Al riguardo occorre evidenziare che le delibere impugnate appaiono rientrare a pieno titolo negli atti di ordinaria amministrazione di spettanza del Governo uscente, collocandosi peraltro in linea di continuità con la “Strategia in materia di organizzazione”, concordata in data 14.11.2017 dalla stessa Agenzia e dal Ministro all’epoca nella pienezza dei propri poteri.

Merita, infine, di essere rilevato che le dimissioni rassegnate dal Presidente del Consiglio dei ministri in data 24.3.2018 sono state accettate dal Presidente della Repubblica con D.P.R. del 31.5.2018, circostanza risultanteper tabulase non contestata dalla Città metropolitana ricorrente, e che conseguentemente, pur a voler ammettere che l’approvazione del Ministro dimissionario sia idonea ad inficiare la validità delle delibere oggetto di causa, la stessa datata 26.4.2018 è, comunque, antecedente all’accettazione delle dimissioni.