Il Consiglio dell’Ordine diffida la Regione e interessa l’Anticorruzione

Gli avvocati catanzaresi: l’interim a Borgo è illegittimo

Più informazioni su

    Come previsto, si alza di tono la controversia tra la Giunta regionale della Calabria e il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Catanzaro. Oggetto del contendere è il solito da settimane a questa parte: la nomina diretta da parte della presidente Jole Santelli del coordinatore dell’avvocatura regionale. Oggi gli avvocati Crescenzio Santuori e Vincenzo Agosto, quali procuratori e difensori del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro, in persona del presidente  Antonello Talerico che da parte sua sottoscrive, con posta certificata hanno diffidato la Giunta regionale dal porre in essere quanto decretato ieri dalla presidente Santelli nominando a interim nel ruolo di coordinatore dell’avvocatura il segretario generale della giunta Maurizio Borgo. La pec è indirizzata a diversi recapiti apicali della Regione – la presidenza, la segreteria di presidenza, l’ufficio di gabinetto, l’anticorruzione regionale – così come a due indirizzi romani: l’Avvocatura generale dello Stato e l’Autorità nazionale anti corruzione.


    Nella diffida Santuori,  Agosto e Talerico ripercorrono le vicende ultime della contesa. “All’esito del ricorso cautelare dal COA di Catanzaro – scrivono i tre avvocati – avverso il decreto 80 del 27.5.2020 – con il quale la presidente Santelli ha provveduto alla nomina diretta del coordinatore dell’Avvocatura regionale, omettendo il dovuto avviso pubblico disciplinato da norme costituzionali, nazionali e regionali – la sezione Lavoro del tribunale di Catanzaro ha adottato l’ordinanza 3581 del 14.8.2020 con pieno accoglimento delle censure opposte”.

    Dopo avere ricordato che il giudice ha sospeso l’efficacia del decreto del presidente Santelli numero 80, ordinando alla Regione di conferire l’incarico secondo le modalità previste dalle leggi nazionali e regionali, e come l’ordinanza sia stata notificata sia all’amministrazione regionale sia all’Avvocatura distrettuale, i due avvocati così continuano: “L’immediata reazione del presidente della Giunta regionale ha assunto le forme del proprio decreto 107 del 17.8.2020, mediante il quale è stato conferito l’interim dell’avvocatura regionale all’attuale dirigente generale del dipartimento Segretariato Generale, all’avvocato dello Stato Maurizio Borgo.

    Nello stesso decreto viene richiamata una “attestazione” con la quale quest’ultimo avrebbe “dichiarato di non trovarsi in situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al Decreto legislativo 39/2013” mentre, in ordine alle motivazioni che sostengono tale nomina ad interim, il presidente ha addotto “la necessità di garantire l’efficace andamento e l’unitario svolgimento delle attività giudiziali e stragiudiziali e, pertanto, di procedere, in attesa della definizione del procedimento cautelare ..”.

     

    Secondo Santuori,  Agosto e Talerico “il decreto da ultimo adottato è illegittimo e abnorme avendo

    1. a) eluso l’ordine giudiziale che impone alla presidente Santelli il conferimento dell’incarico di coordinatore dell’avvocatura secondo norme di legge e costituzionali e non invece reiterando gestioni personalistiche;
    2. b) ignorato l’articolo 23 della legge 247/2012 che disciplina la figura degli avvocati degli enti pubblici e impone loro l’esclusività delle funzioni e l’iscrizione a un albo speciale;
    3. c) violato la legge regionale 11/2015 e la legge regionale 7/1996 nella parte in cui, adeguando l’ordinamento dell’avvocatura regionale alle finalità e ai principi espressi dall’articolo 23 della legge professionale forense, ha ribadito “la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente” e ha introdotto la previsione per la quale “la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale”.

     

    Secondo l’atto di diffida “il citato perimetro normativo è stato ampiamente violato dalla Regione Calabria visto che l’avvocato Borgo, rivestendo un incarico dirigenziale di livello generale per il quale è stato posto in aspettativa e collocato fuori del ruolo di avvocato dello Stato non può essere iscritto all’albo speciale. In altre parole l’avvocato Borgo non solo non possiede i requisiti per poter rivestire l’incarico di coordinatore dell’avvocatura regionale quale “avvocato tra avvocati”, quanto la sua nomina vìola princìpi normativi e giurisprudenziali che impongono la “sostanziale estraneità dell’avvocato rispetto all’apparato amministrativo-burocratico dell’Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale”. La sovrapposizione dei ruoli così determinata, tra dirigente amministrativo e coordinatore dell’avvocatura, è contraria alla consolidata giurisprudenza amministrativa per la quale deve esservi una “decisa separazione dell’Ufficio legale dall’apparato amministrativo dell’Amministrazione”. L’assenza dei requisiti ex lege previsti per lo svolgimento dell’incarico di coordinatore dell’avvocatura generale determinerà, peraltro, la nullità di ogni atto assunto in questa veste, con plausibile paralisi dell’attività regionale”.

    Per tutti questi motivi, “il carattere marcatamente antigiuridico degli atti adottati, e oggi nuovamente opposti dal COA di Catanzaro – è scritto nel documento di diffida – impone la trasmissione della presente diffida anche al Consiglio nazionale forense affinché, nell’esercizio dei propri poteri, verifichi l’eventuale violazione dei princìpi e dei requisiti previsti dall’articolo 23 della legge professionale; nonché all’Avvocatura generale dello Stato attesa l’insussistenza dei requisiti di conferibilità dell’ulteriore incarico ad interim in favore dell’attuale dirigente generale del Dipartimento Segretariato. Peraltro, la sussistenza di una dichiarazione sottoscritta dall’avvocato Borgo di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità – dando credito a quanto affermato dal presidente Santelli nell’ ultimo decreto  107 del 17 agosto – ­impone la trasmissione della diffida anche all’Autorità anticorruzione”. Postilla finale: “Assente l’immediato ripristino della legalità e l’avvio della dovuta selezione pubblica di conferimento dell’incarico di coordinatore dell’avvocatura regionale, il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Catanzaro avvierà ogni necessaria azione legale”.

    Postilla finale: “Assente l’immediato ripristino della legalità e l’avvio della dovuta selezione pubblica di conferimento dell’incarico di coordinatore dell’avvocatura regionale, il

    COA di Catanzaro avvierà ogni necessaria azione legale

    Più informazioni su