Chiosco per la vendita di fiori al cimitero, respinto il ricorso

Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Catanzaro

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    Il Consiglio di Stato respinge il ricorso contro il Comune di Catanzaro presentato dal titolare di un chiosco per fiori. Era giugno quando il  gestore di un chiosco per la vendita di fiori nei pressi del cimitero urbano impugnava l’ordinanza comunale con la quale gli era stato ingiunto lo sgombero del chiosco e il ripristino dello stato dei luoghi, a motivo dell’omesso pagamento di parte di alcuni canoni concessori dovuti.

    Per i giudici del Consiglio di Stato, però, l’appello non è fondato e va respinto.

    Come emerge dalla documentazione versata agli atti del giudizio, all’appellante veniva a suo tempo rilasciata, con atto n. 474/38 del 30 luglio 1997, autorizzazione allo svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche di Tipologia “A”, da esercitarsi all’interno del chiosco di mq 10, ubicato su area cimiteriale in via F. Paglia.
    Successivamente, in data 2 settembre 1998, veniva redatta scrittura privata avente per oggetto “concessione suolo pubblico” per l’installazione del chiosco: la durata della concessione veniva fissata in anni cinque, decorrenti dalla data di stipula dell’atto. Il contratto, venuto a scadenza il 1° settembre 2003, non veniva ulteriormente rinnovato. Peraltro, il mero (e comunque tardivo) pagamento dei canoni dopo l’intervenuta scadenza del titolo non può considerarsi di per sé rinnovo tacito della concessione, né sussiste, in via di principio, alcuna aspettativa tutelabile alla automatica rinnovazione del rapporto.

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