Atto aziendale Mater Domini, Giuliano trasmette la stesura definitiva con le integrazioni

Chiara la posizione del commissario su emodinamica: "La valenza della struttura verrà mantenuta come a valenza dipartimentale"

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    Atto aziendale dell’Aou Mater Domini: la storia continua. A scrivere l’ultimo capitolo è il commissario straordinario Giuseppe Giuliano che, con un’apposita lettera, dà il via libera alle modifiche apportate dal rettore Giovambattista De Sarro, con l’unica eccezione per il declassamento” di Emodinamica.

    In sostanza Giuliano ha trasmesso la stesura definitiva dell’atto aziendale con le integrazioni suggerite.

    Il primo punto riguarda l’organismo di valutazione rispetto al quale il commissario scrive: “l’OIV è organismo fiduciario del Direttore Generale una eventuale intesa pregiudicherebbe irrimediabilmente il suddetto rapporto riducendo altresì l’autonomia che contraddistingue l’organismo stesso; Il DPCM del 24 maggio 2001 all’art.3 non cita intesa sulla dotazione organica pertanto si chiede di richiamare correttamente il dato normativo altrimenti verrà espunto nella fase di approvazione definitiva”.

    Il secondo punto riguarda il direttore generale: “non può impegnarsi alla proroga delle convenzioni in atto perché l’atto aziendale non ha natura negoziale ma organizzativo pertanto la parola impegna dovrebbe essere sostituita con il termine istituzionalmente più corretto di approva .

    Rispetto alle strutture semplici complesse e dipartimenti ne sono state cambiate solo tre: “La percentuale pari a 20 è macroscopicamente errata visto che le strutture complesse sono 40 e quelle ospedaliere pari a solo tre”. Ed ancora un altro punto su cui Giuliano ha posto l’accento: “Il direttore del dipartimento rimane responsabile della struttura complessa pertanto non si vede il senso di una ripartizione dell’impegno lavorativo tra il dipartimento e la struttura complessa di cui si è titolari. Il direttore di dipartimento dovrà assolvere alle proprie funzioni primariali in aggiunta a quelle di capo dipartimento”.

    Per quanto riguarda l’emodinamica: “La valenza dipartimentale della struttura di Emodinamica verrà mantenuta come a valenza dipartimentale perché aderente alle esigenze organizzative del responsabile. Si rammenta che le strutture semplici non rientrano tra quelle  per le quali è richiesta intesa con il Rettore ai sensi della 517/1999 articoli 3 e 5, pertanto il Commissario riappropriandosi delle proprie prerogative nell’esercizio del potere di intesa ritiene assolutamente immodificabile la struttura di emodinamica per ragioni organizzative e di sicurezza dei pazienti”.

    Mentre per gli incarichi di struttura semplice e degli incarichi  professionali, Giuliano scrive: “art. 5 comma 6 del dlgs. 517 recita testualmente “L’attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi professionali è effettuata dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza, previo accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 15, 15 bis e ter del dlgs. 30 dicembre 1992 n. 502….” Non fa cenno ad intese con il Rettore per l’affidamento di incarichi diversi da quelli di struttura complessa. D’altronde le modalità di conferimento sono tali che eventuale interferenza nella scelta da parte del Rettore come da parte del D.G sarebbero vere e proprie violazioni di legge rispetto al principio della selezione meritocratica tipica dei recenti CCNL. Pertanto si ritiene che tale osservazione sia un mero refuso da glossa. A maggior ragione se il citato art. 5 è letto in combinato disposto con i comma 2 e 3, dell’ articolo 3 del dlgs. 517/1999. Fatta tale precisazione e seguito l’iter procedurale di conferimento dell’incarico si potrebbe solo configurare una intesa postuma non genetica. La medesima ragione supporta la difficoltà di prevedere alcune strutture come riservate al medico ospedaliero con l’automatica  esclusione di un docente a partecipare alla procedure selettiva per l’affidamento di un incarico non riservato al personale universitario. Infatti in questo caso nulla escluderebbe  una partecipazione di un docente ad un ruolo primariale o di struttura semplice o dipartimentale come chiunque ne abbia il requisito. Tale circostanza violerebbe il principio di eguaglianza e parità di trattamento risultante come un ignobile privilegio a favore di una categoria professionale sol perché non riveste  lo status di professore universitario se non prevista dal legislatore”.

    L’ultima osservazione del commissario straordinario riguarda, invece, gli atti regolamentali: “L’abrogazione di atti regolamentali mediante un atto di diritto privato come è l’atto aziendale (leggi art. 5 comma 2 del DPCM del 24 maggio 2001) è al di fuori dell’ordinamento giuridico per le c.d. gerarchie delle fonti. In ogni caso verrà inserito ugualmente ma come fonte avrà il valore sopra descritto. Pertanto sarebbe opportuno immaginare un atto del D.G. di revoca dei Regolamenti a seguito di modifiche operate di intesa con il Magnifico. Alla luce di quanto sopra espresso, e tenuto conto che le sue richieste sono rimaste completamente evase la invito a formula definitiva atto volitivo d’intesa per la trasmissione al Commissario ad Acta Prefetto Longo”.

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