Farmacia di Badolato, il Tar rimescola le carte. Rigettato il ricorso di Ceccotti

Al centro della querelle la pianta organica delle sedi farmaceutiche

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    Dopo due sentenze favorevoli il Tar rigetta il ricorso presentato da Carla Ceccotti (difesa dall’avvocato Alfredo Gualtieri ) contro l’Asp e il Comune di Badolato nei confronti di Pasquale Carella, difeso dagli avvocati Gustavo Gianni Bacigalupo e Laura Giordani. Al centro della querelle finita all’attenzione della giustizia amministrativa c’era l’annullamento della deliberazione della Giunta comunale di Badolato avente ad oggetto «Pianta Organica Sedi Farmaceutiche. Perimetrazione Confini».

    La vicenda è ormai nota. Si tratta della  perimetrazione delle zone farmaceutiche di Badolato, che coinvolge i due farmacisti del posto ed è stata già oggetto di due sentenze del Tar.

    La cronistoria. Il Comune di Badolato è composto di due aree, ossia il centro storico, denominato Badolato Superiore, che attualmente conta circa 314 abitanti, e Badolato Marina, collocata approssimativamente a 6 km dalla prima, di più recente formazione e popolata ad oggi di circa 2.576 persone. In ciascuna delle due aree è collocata una farmacia: l’una di titolarità di Carla Ceccotti, a Badolato Superiore, e l’altra di titolarità di Pasquale Carella, a Badolato Marina.

    Secondo quanto riportato nel dispositivo della sentenza: “la suddivisione geografica delle farmacie non trovava corrispondenza nella perimetrazione comunale, che individuava due sedi farmaceutiche, una comprensiva di tutto il territorio comunale (ma, di fatto, collocata nel centro storico) e l’altra circoscritta alla zona della marina.

    Proprio in ragione della descrizione estensiva della propria zona, Ceccotti ha più volte richiesto l’autorizzazione al trasferimento della farmacia alla frazione di Badolato Marina, stante il progressivo spopolamento del centro storico, senza tuttavia ottenere riscontri positivi da parte del Comune. Senonché, la Regione Calabria, con la nota del 2 agosto 2017, integrata dalla successiva nota del 24 agosto 2017, ha rilevato come tale perimetrazione delle zone farmaceutiche, riscontrabile in numerosi comuni calabresi, fosse incerta e contraddittoria, implicando difficoltà nell’applicazione degli istituti del trasferimento e del decentramento delle farmacie. Pertanto, la Regione ha invitato i Comuni a una ricognizione e a una più precisa perimetrazione dei confini delle sedi farmaceutiche, previa verifica degli spostamenti di popolazione intervenuti medio tempore e al fine di garantire un’equa distribuzione dell’assistenza farmaceutica sui rispettivi territori. Dando attuazione all’indirizzo regionale, con determina della Giunta n. 11 del 24 gennaio 2018, il Comune di Badolato ha revisionato la pianta organica delle farmacie, limitando quella intestata a Ceccotti alla zona di Badolato Superiore. Il provvedimento è stato, però, annullato, su ricorso di Ceccotti, dal Tar con la sentenza n. 1069/2018, poiché l’ente non aveva tenuto in considerazione il rilevante spopolamento di Badolato Superiore e, dunque, si era discostato dal criterio principale della pianificazione farmaceutica, finalizzato ad assicurare l’equa distribuzione del servizio sul territorio (art. 2, comma 1, l. 475/1968). La sentenza è stata impugnata dal controinteressato Carella e il giudizio di appello risulta ancora pendente. Successivamente, Ceccotti ha presentato un’ulteriore istanza di trasferimento della farmacia, rigettata, con determinazione n. 21 del 25 febbraio 2019, dal Comune, che, con delibera di Giunta 36 del 27 marzo 2019, ha emesso un nuovo atto di perimetrazione delle farmacie confermando la suddivisione tra Badolato Marina e Badolato Superiore, salva una leggera estensione di quest’ultima zona. Anche questi provvedimenti sono stati annullati, su ricorso di Ceccotti, dal Tar con sentenza n. 682/2020, sul presupposto che il Comune avesse prediletto l’esigenza di assicurare assistenza ai residenti nella zona disagiata (Badolato Superiore) a discapito dell’obiettivo principale della pianificazione farmaceutica, costituito, ex art. 2 l. 475/1968, dall’equa distribuzione delle farmacie in relazione agli abitanti del Comune. La sentenza è stata del pari impugnata dal dott. Carella e su di essa pende il giudizio di appello.

    La delibera del 2021. Con la delibera di Giunta n. 1 del 7 gennaio 2021, il Comune, con l’intento di ottemperare alla sentenza n. 682/2020, ha riesercitato il proprio potere pianificatorio e, sulla scorta di una nuova istruttoria e di ulteriori valutazioni, ha confermato la scelta di suddividere le sedi farmaceutiche tra Badolato Superiore e Badolato Marina. Con questo ricorso Ceccotti è nuovamente insorto contro la decisione comunale, lamentando plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere e formulando domanda cautelare.

    La sentenza.  Con ordinanza n. 102/2021, il Collegio ha rigettato la domanda cautelare formulata dalla ricorrente, per difetto di periculum in mora. La causa è, dunque, passata in decisione all’udienza pubblica dell’8 giugno 2021, in vista della quale le parti hanno depositato scritti difensivi.

    La decisione del Tar. L’aspetto principale che ha determinato la decisione dei giudici è costituito dal fatto che, a differenza delle precedenti determinazioni assunte dall’ente comunale, nel provvedimento impugnato in questo caso, il Comune ha illustrato la ragione storica d’insediamento della farmacia nel centro storico di Badolato nonché le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a circoscriverne l’operatività in tale area, nonostante la ridotta popolazione esistente. “Dal provvedimento risulta, infatti, che, mentre la farmacia oggi di titolarità del dott. Carella è stata istituita nel 1967 secondo il criterio demografico di cui all’art. 1 l. 475/1968, la seconda farmacia, attualmente appartenente alla dott.ssa Ceccotti, è stata autorizzata con decreto regionale n. 792 dell’8 giugno 1980 secondo il criterio cd. topografico o della distanza di cui all’art. 104 r.d. 1264/1934 (T.U.L.S.), che permette l’insediamento di ulteriori farmacie in deroga al criterio della popolazione quando lo richiedono particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità. Quella di Badolato Superiore, dunque, è una farmacia istituita in soprannumero rispetto al parametro di cui all’art. 1 l. 475/1968 al precipuo fine di assicurare l’assistenza farmaceutica agli abitanti del borgo storico, in quanto distante a circa 6 km dalla frazione marina e non adeguatamente collegato ad esso, circostanza che fa sorgere, in capo alla farmacia, una «speciale destinazione al servizio di quel centro abitato». La farmacia legittimata in base al criterio topografico o della distanza, di cui all’art. 104 T.U.L.S., è difatti soggetta, in contropartita alla deroga che ha condotto al suo insediamento, a condizioni e vincoli ulteriori rispetto alle farmacie istituite secondo il generale criterio demografico. Pertanto, così come non può essere trasferita in altre zone del territorio comunale allo stesso modo essa non può essere riassorbita, in sede di revisione delle piante organiche, nell’individuazione del numero delle farmacie stabilito in base alla popolazione, giacché tale numero è rilevante unicamente per le farmacie istituite secondo il criterio demografico.  La speciale natura della farmacia in discorso – che, però, il Comune si è premurato di rimarcare per la prima volta nel provvedimento oggi in contestazione – permette di ritenere legittima la pianificazione operata e, nello specifico, la circoscrizione della zona di sua pertinenza alla sola Badolato Superiore, venendo pertanto meno le ragioni che avevano condotto questo Tribunale ad annullare i precedenti provvedimenti di perimetrazione adottati dal Comune. Non può, in particolare, essere addotta la primazia dell’obiettivo «di assicurare un’equa distribuzione sul territorio» rispetto all’esigenza ancillare «di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate», ricavabile dall’art. 2, comma 1, l. 475/1968 come sostituito dal d.l. 1/2012. Tale principio, infatti, ha rilievo per la pianificazione delle farmacie istituite in rapporto della popolazione ai sensi dell’art. 1 l. 475/1968, mentre non può operare rispetto alle farmacie che trovano la loro ragion d’essere nel criterio topografico di cui all’art. 104 T.U.L.S., essendo evidente che la dislocazione di queste ultime debba assicurare, primariamente, l’obiettivo dell’accessibilità del servizio. Né vale obiettare che, nella precedente perimetrazione, la zona della farmacia in questione fosse estesa a tutto il territorio di Badolato, poiché siffatta estensione contrastava con lo speciale vincolo di destinazione a servizio del centro storico, per come discendente dal provvedimento istitutivo della farmacia. D’altra parte, come anche messo in luce dalla Regione nella nota del 2 agosto 2017, la precedente descrizione della zona di competenza era incerta e contraddittoria e, pertanto, andava ridefinita”.

    La nota del Comune di Badolato

    Riteniamo opportuno informare i cittadini sul pronunciamento del TAR di Catanzaro che, nella seduta dell’8 giugno 2021, ha RIGETTATO l’ennesimo ricorso presentato dalla farmacista Ceccotti contro la deliberazione della Giunta comunale di Badolato n. 1 del 7 gennaio 2021 avente ad oggetto «Pianta Organica Sedi Farmaceutiche. Perimetrazione Confini». Ricordiamo che è la terza volta che il TAR si esprime favorevolmente giudicando non errati le azioni e gli atti intrapresi dall’Amministrazione comunale in merito alla questione delle sedi farmaceutiche e volti a tutelare il diritto di un “equo accesso al servizio sanitario” a tutta la popolazione residente nel territorio comunale, principalmente quella ancora residente nel Borgo. Più volte la farmacista Ceccotti ha presentato ricorso contro le decisioni intraprese dall’Amministrazione comunale additandole come “di parte” e “lesive dei propri interessi”. E’ vero, le nostre decisioni sono di parte in quanto vogliono tutelare solo ed esclusivamente i diritti dei nostri concittadini. Ed è vero pure che, probabilmente, ledono i sui diritti ma sono, sicuramente, garantiti quelli dei residenti nel borgo. E questo ci basta. Anche il TAR si è espresso in questo senso nella parte della sentenza che recita: “il Comune ha considerato – secondo quanto prescritto dalle sentenze di questo Tribunale – l’interesse imprenditoriale della dott.ssa Ceccotti, ma l’ha considerato recessivo rispetto all’interesse pubblico di garantire l’accessibilità al servizio farmaceutico nel centro storico, rilevando altresì come l’interesse privatistico della ricorrente ritragga una – sebbene parziale – soddisfazione dalla parafarmacia collocata a Badolato Marina”. Ricordiamo ancora una volta che la farmacia del Borgo si configura come seconda farmacia “autorizzata con decreto regionale n. 792 dell’8 giugno 1980 secondo il criterio cd. topografico o della distanza di cui all’art. 104 r.d. 1264/1934 (T.U.L.S.), che permette l’insediamento di ulteriori farmacie in deroga al criterio della popolazione quando lo richiedono particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità”. Quindi “è una farmacia istituita in soprannumero rispetto al parametro di cui all’art. 1 l. 475/1968 al precipuo fine di assicurare l’assistenza farmaceutica agli abitanti del borgo storico, in quanto distante a circa 6 km dalla frazione marina e non adeguatamente collegato ad esso”. In sostanza la farmacia del Borgo è una farmacia speciale, nata solo ed esclusivamente per servire la popolazione ivi residente: spostarla farebbe venir meno il per il quale è stata istituita. Non si può spostare. Così scrive il TAR e così sosteniamo noi da anni. Inoltre, continua il Tar, la speciale natura della farmacia del Borgo “permette di ritenere legittima la pianificazione operata e, nello specifico, la circoscrizione della zona di sua pertinenza alla sola Badolato Superiore, venendo pertanto meno le ragioni che avevano condotto questo Tribunale ad annullare i precedenti provvedimenti di perimetrazione adottati dal Comune”. Il Tar, inoltre, non ritiene praticabile quanto proposto dalla stessa farmacista e dai noi non ritenuto normativamente praticabile: l’istituzione di un dispensario farmaceutico nel Borgo al posto della farmacia. Infatti, “ il dispensario farmaceutico cd. “ancillare” può essere attivato solo in assenza di una farmacia, ipotesi che non riguarda il caso di Badolato Superiore; vi è una palese diversità ontologica ed operativa fra la farmacia ed il dispensario farmaceutico, giacché questo può essere fornito solo dei “medicinali di uso comune e di pronto soccorso” e può garantire la dispensazione dei farmaci solo in poche e predeterminate ore; l’istituzione di un dispensario assicurerebbe una parziale ed incompleta assistenza farmaceutica agli abitanti del borgo che si troverebbero ad essere inevitabilmente svantaggiati rispetto agli abitanti della Marina”. Sino ad ora pare che la nostra battaglia poggi su principi legittimi oltre che di tutela per la popolazione. Rimaniamo sempre in attesa del definitivo pronunciamento del Consiglio di Stato”.

     

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