Progetto di una scuola della Provincia, rigettato il ricorso dello studio Angotti

Ecco come si è pronunciato il Consiglio di Stato sulla vertenza

Più informazioni su

    Rigettato il ricorso presentato dallo Studio Angotti contro la Provincia nei confronti di Settanta7 Studio Associato per l’affidamento della progettazione e della direzione lavori per la ricostruzione di un edificio scolastico. In sostanza Angotti era arrivato secondo e Settanta7 Studio Associato primo.

    La cronistoria. Lo Studio Angotti ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede staccata di Catanzaro, che – con sentenza 15 luglio 2020, n. 1336 – ha ritenuto infondate tutte le censure, osservando in particolare, con riferimento alla variante proposta nell’offerta, che la previsione del bando consentiva al concorrente di proporre le varianti ritenute “possibili rispetto al progetto definitivo approvato” pur “nel rispetto delle scelte già effettuate in sede di progettazione definitiva”; e ammetteva anche “le eventuali proposte progettuali (tecniche ed architettoniche) migliorative […] nel rispetto delle scelte già effettuate in sede di progettazione definitiva; […] particolare attenzione sarebbe stata posta sulla capacità di migliorare il progetto sotto l’aspetto del pregio architettonico, della scelta e combinazione dei materiali di finitura e della cura e studio di alcuni dettagli tecnologici”. Per cui non potrebbe ritenersi irragionevole la valutazione della commissione giudicatrice che ha considerato la proposta alla stregua di un miglioramento tecnico-architettonico.

    All’udienza del 15 aprile 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

    La decisione del Consiglio di Stato. Primo motivo infondato: con il primo motivo, l’appellante Studio Angotti deduce l’ingiustizia della sentenza per non aver rilevato che l’offerta del raggruppamento aggiudicatario prevedeva una variante essenziale alla soluzione progettuale contemplata nel progetto definitivo posto a base di gara, e non una proposta migliorativa, come ritenuto dal primo giudice, giacché incideva su aspetti strutturali dell’opera. Per un verso, osserva l’appellante, il progetto definitivo ha previsto la realizzazione dell’edificio con una struttura “a telai ortogonali in calcestruzzo armato”; per altro verso, la legge di gara ha sancito la non ammissibilità di varianti progettuali. Pertanto, proponendo una struttura integralmente in legno, il raggruppamento aggiudicatario ha introdotto una tipologia strutturale radicalmente diversa rispetto a quella del progetto definitivo e la sua offerta doveva essere esclusa. La dichiarazione dell’aggiudicataria di essere in grado di progettare l’intervento anche con tecnologia tradizionale, dichiarazione valorizzata dalla sentenza, dimostrerebbe inoltre che l’offerta è indeterminata e contraddittoria.

    Secondo motivo accolto: “Con il secondo motivo, l’appellante sostiene l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la proposta dell’aggiudicatario di realizzare la nuova struttura scolastica al di fuori dell’area di pertinenza dell’esistente Istituto Magistrale Campanella non fosse in contrasto con le specifiche previsioni della legge di gara. Rileva l’appellante che il progetto definitivo posto a base di gara indicava la localizzazione dell’intervento all’interno dell’area di pertinenza dell’edificio esistente, scelta confermata dalla stazione appaltante anche nelle risposte ai quesiti formulati dai partecipanti (in specie, nella risposta al quesito n. 14 si è ribadito che “il posizionamento planimetrico dei nuovi blocchi potrà variare rispetto a quello della sagoma attuale, pur rimanendo all’interno dell’area complessiva di pertinenza dell’Istituto”). Pertanto, la proposta del raggruppamento aggiudicatario di realizzare il nuovo edificio «nella porzione di lotto antistante la scuola esistente», ricadente al di fuori dell’area di pertinenza dell’Istituto Campanella, rende l’offerta difforme dalla lex specialis di gara.

    Terzo motivo infondato. Con il terzo motivo, lo Studio Angotti critica la sentenza appellata anche per non aver considerato che i criteri di valutazione dell’offerta tecnica prevedevano che «le soluzioni tecniche proposte [dovessero] essere giustificate dal punto di vista economico in modo tale che non [fosse] superato l’importo previsto per l’esecuzione dei lavori nel quadro economico del progetto definitivo approvato», mentre l’offerta dell’aggiudicataria, sotto il profilo economico, non chiariva una parte rilevante dei costi dell’esecuzione dei lavori, né conteneva una idonea documentazione a supporto, e quindi andava esclusa dalla procedura di gara.

    Più informazioni su