Approvato il primo regolamento per gli avvocati negli uffici legali degli enti pubblici

Il disciplinare è composto da 17 articoli

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    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro ha approvato il primo regolamento per gli avvocati negli uffici legali degli enti pubblici.

    Di seguito il testo del disciplinare:

    PREMESSA. L’adozione del presente Regolamento si è resa necessaria in quanto il COA di Catanzaro ne era sprovvisto. Con il presente Regolamento è stato ribadito l’obbligo per gli Enti di garantire all’Avvocato pubblico autonomia ed indipendenza, nonché la flessibilità organizzativa nell’esercizio dell’attività professionale ed un adeguato trattamento economico, regolamentando l’attribuzione degli onorari professionali, sia in caso di spese recuperate che di spese compensate, ciò  in base all’art. 9 D.L. 90/2014 (L. 114/2014) ed alla normativa sull’equo compenso.

    TITOLO I

    ISCRIZIONE NELL’ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI PUBBLICI

    Art. 1

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, in applicazione dell’art. 15 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 Legge Professionale, è competente per la  tenuta anche dell’Elenco Speciale degli avvocati dipendenti degli Enti Pubblici e ne cura l’aggiornamento.

    Art. 2

    Ai sensi dell’art. 23 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono iscritti nell’Elenco Speciale degli avvocati degli Uffici Legali specificamente istituiti presso gli Enti Pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da Enti Pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo.

    L’iscrizione nell’elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell’articolo 2.

    Nel contratto di lavoro è garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato.

    Art. 3

    Ai fini del presente regolamento si intendono, per Enti Pubblici, gli Enti già rientranti, alla data di entrata in vigore della Legge, nel campo di applicazione della vigente normativa; in particolare si indicano le Amministrazioni dello Stato, gli Enti Pubblici non Economici, gli Enti Pubblici territoriali, le Autorità amministrative indipendenti e gli Organismi di diritto pubblico, salvo ogni altra ipotesi prevista dalla Legge.

    In ogni caso, ai fini dell’identificazione della natura giuridica dell’Ente Pubblico, anche “trasformato”, sono valutate le finalità di interesse pubblico perseguite dal soggetto giuridico richiedente (indipendentemente dalla modalità di finanziamento) e delle caratteristiche del servizio da questo erogato, aderendo ad una interpretazione sostanziale di soggetto pubblico in linea con l’orientamento comunitario.

    Non possono essere iscritti all’Elenco Speciale i dipendenti pubblici degli Enti trasformati in persone giuridiche di diritto privato quando venga meno la prevalente partecipazione al capitale sociale degli Enti Pubblici ai sensi dell’art. 23 della Legge Professionale.

    In tale ipotesi, gli avvocati già iscritti conservano l’iscrizione, a condizione che l’Ente rispetti le previsioni del presente Regolamento.

    Non possono, inoltre, essere iscritti all’Elenco Speciale gli “avvocati stabiliti” di cui agli artt. 3, comma 1, lett. D) e segg. Del D. Lgs n. 96/2001.

    Art. 4

    Fermi restando gli Uffici Legali già riconosciuti, ai fini della costituzione di un nuovo Ufficio Legale, il legale rappresentate dell’Ente presenta domanda al Consiglio dell’Ordine, specificando:

    1. a) L’avvenuta costituzione, con provvedimento formale, di un Ufficio Legale con sede nel circondario del Tribunale Ordinario di Catanzaro;
    2. b) l’attribuzione all’Ufficio Legale della competenza alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’Ente;
    3. c) l’organizzazione dell’Ufficio come unità organica pienamente autonoma ed indipendente, anche sotto il profilo strutturale e organizzativo:
    4. d) l’impegno a garantire ai legali dipendenti autonomia ed indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, autonomia organizzativa ed inquadramento normativo e un trattamento economico adeguati alla funzione professionale svolta;
    5. e) l’affidamento della responsabilità dell’Ufficio Legale ad un avvocato iscritto nell’Ente Speciale tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Catanzaro;
    6. f) l’impegno a rispettare la Legge Professionale ed il presente Regolamento ed a comunicare al Consiglio dell’Ordine ogni modifica all’organizzazione interna dell’Ente che riguardi l’Ufficio Legale o singoli avvocati, ivi compresa l’eventuale soppressione dell’Ufficio.

    Art. 5

    Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco Speciale, l’interessato presenta domanda dalla quale deve risultare:

    1. a) la dichiarazione del legale rappresentante dell’Ente attestante l’esistenza di un Ufficio Legale costituito secondo i princìpi della Legge Professionale e del presente Regolamento, nonchè l’impegno a rispettarne le disposizioni, anche in riferimento alla piena autonomia e indipendenza dell’Ufficio;
    2. b) la stabile costituzione dell’Ufficio Legale, con specifica attribuzione della trattazione, in via esclusiva, degli affari legali dell’Ente;
    3. c) il provvedimento dell’Ente, da cui risulti la destinazione stabile, del professionista all’Ufficio Legale, con sede nel circondario del Tribunale Ordinario di Catanzaro;
    4. d) che l’attività alla quale il professionista è addetto consista nell’assistenza, rappresentanza e difesa dell’Ente in sede giudiziale e stragiudiziale e consulenza in genere, con espressa esclusione di quelle attività che implicano lo svolgimento di funzioni di carattere amministrativo e, comunque, tali da non comportare assistenza legale propriamente detta.

    Art. 6

    Il Consiglio dell’Ordine, ricevuta la domanda di iscrizione all’Elenco Speciale, certifica la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’art. 23 della Legge Professionale relativamente sia alla regolare ed adeguata costituzione dell’Ufficio Legale che alla destinazione e alle funzioni proprie dell’avvocato e, in caso affermativo, procede all’iscrizione. Qualora lo ritenga necessario, acquisisce ulteriore documentazione sentito, eventualmente, il richiedente.

    TITOLO II

    ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI LEGALI

    Art. 7

    Gli Uffici Legali, comunque denominati ai fini del presente Regolamento, costituiscono un’unità organica autonoma ed indipendente e sono istituiti e strutturati in modo che sia garantita la loro autonomia, anche organizzativa, rispetto all’apparato amministrativo dell’Ente.

    Ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge Professionale, la responsabilità degli Uffici Legali è affidata ad un avvocato iscritto nell’Elenco Speciale, preferibilmente abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori ed incardinato presso il medesimo Ufficio Legale fin da prima del conferimento dell’incarico, con funzioni di coordinamento in posizione di primus inter pares rispetto ai colleghi legali. Tra i professionisti dell’Ufficio e nei confronti del coordinatore, dei dirigenti e dei funzionari dell’apparato amministrativo dell’Ente, non vi è rapporto di subordinazione né di gerarchia funzionale.

    Gli Uffici Legali devono essere dotati di strumentazione tecnica e di studio, di personale di supporto e di quant’altro necessario per l’esercizio dell’attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato alla tipologia e alla quantità di affari affidati all’Ufficio.

     Art. 8

    Presso gli Uffici Legali degli Enti Pubblici può essere svolto il tirocinio previsto dal Titolo IV – Capo I della Legge Professionale, secondo quanto disciplinato dall’art. 41 della medesima legge.

    TITOLO III

    DIRITTI E DOVERI DEGLI AVVOCATI PUBBLICI

    Art. 9

    Gli avvocati iscritti nell’Elenco Speciale esercitano la loro attività con autonomia ed indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica e rispondono direttamente ed unicamente al legale rappresentante dell’Ente, dell’espletamento del mandato professionale.

    Essi corrispondono direttamente con i dirigenti delle strutture amministrative dell’Ente di appartenenza per l’acquisizione delle notizie, degli atti e di ogni elemento utile ai fini dell’espletamento del mandato.

    Qualora le notizie, i documenti e gli elementi necessari, seppure richiesti, non pervengano tempestivamente dai competenti uffici amministrativi, gli avvocati iscritti nell’Elenco Speciale non rispondono professionalmente né disciplinarmente per eventuali omissioni nell’espletamento del proprio mandato. In tal caso non possono essere ritenuti responsabili di eventuali pregiudizi arrecati all’Ente né dell’eventuale danno erariale.

    Art. 10

    Gli avvocati dell’Ufficio Legale iscritti nell’Elenco Speciale sono inseriti in un ruolo distinto da quello amministrativo e ad essi, in conformità all’Ordinamento dell’Ente di appartenenza ed al Contratto Collettivo di lavoro di riferimento, deve essere riconosciuto un inquadramento normativo e un trattamento economico adeguati al ruolo ed alla funzione professionale svolta, nel rispetto dell’art. 23 della Legge Professionale e della normativa sull’equo compenso.

    L’avvocato iscritto nell’Elenco Speciale ha diritto a percepire le competenze e gli onorari per l’attività espletata secondo la normativa vigente.

    Gli Enti pubblici adattano il Regolamento per la disciplina dei compensi (o onorari) professionali spettanti agli Avvocati, garantendo quanto meno il trattamento previsto dall’art. 9 D.L. n. 90/2014 convertito in L. 114/2014 e ss.mm., sotto il duplice profilo sia delle spese legali recuperate a carico delle parti soccombenti che dei compensi professionali relativi alle cause vinte con spese compensate, in conformità al Regolamento ministeriale vigente relativo alla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

    Il Regolamento adottato dall’Ente individua, altresì, i criteri per l’equa assegnazione degli incarichi agli avvocati e l’oggettiva valutazione dei medesimi con particolare riferimento all’art. 23 della Legge Professionale.

    L’avvocato iscritto nell’Elenco Speciale non può essere applicato ad altra Unità organizzativa se non con il suo assenso e con provvedimento motivato da cui risulti l’inevitabilità del trasferimento.

    Art. 11

    La prestazione di lavoro del professionista è svolta senza vincoli di orario.

    L’avvocato dell’Ente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro in modo flessibile, in relazione alle esigenze dello svolgimento dell’attività professionale e della struttura cui è assegnato.

    Art. 12

    L’Ente garantisce al professionista una copertura assicurativa per responsabilità professionale che sia adeguata all’attività svolta.

    Art. 13

    L’Avvocato iscritto all’Elenco Speciale è tenuto al rispetto del Codice Deontologico Forense.

    La sua attività si ispira, in particolare, ai principi di autonomia ed indipendenza dell’azione professionale e del giudizio intellettuale, nonché ai doveri di lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza, competenza e colleganza, nonché all’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento professionale secondo quanto disposto dall’art. 11 della Legge Professionale e dall’art. 13 del Codice Deontologico.

    I responsabili degli Uffici Legali esercitano la propria funzione di coordinamento nel rispetto personale e professionale dei colleghi appartenenti all’Ufficio del quale hanno la responsabilità, assicurando loro la piena autonomia nella trattazione degli affari assegnati.

    Gli Enti promuovono e favoriscono l’aggiornamento professionale dei propri avvocati dipendenti.

    Art. 14

    La valutazione degli avvocati pubblici deve essere distinta e separata rispetto a quella degli altri dipendenti ed è effettuata sulla base dell’attività professionale svolta, tenendo conto della particolare tipologia della professione legale e della obbligazione assunta dall’avvocato che non può essere riferita a risultati od obiettivi predeterminati.

    Art. 15

    Gli Avvocati iscritti all’Elenco Speciale sono soggetti al potere disciplinare dei Consigli distrettuali di disciplina.

    TITOLO IV

    POTERI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

     Art. 16

    Il Consiglio dell’Ordine verifica periodicamente la permanenza dei presupposti per l’iscrizione dell’avvocato pubblico nell’Elenco Speciale ed il rispetto della normativa vigente.

    Art. 17

    L’avvocato responsabile dell’Ufficio Legale deve comunicare al Consiglio dell’Ordine ogni modifica dell’organizzazione dell’Ufficio che possa determinare la sopravvenuta incompatibilità con l’iscrizione nell’Elenco Speciale.

    L’avvocato iscritto deve comunicare, ai sensi dell’art. 6 del Codice deontologico forense, al Consiglio dell’Ordine ogni modificazione della sua attività lavorativa che possa determinare la sopravvenuta incompatibilità con l’iscrizione all’Elenco Speciale e, se la causa che determina l’incompatibilità è temporanea, può chiedere la sospensione dell’iscrizione ai sensi dell’art. 20, comma 2, della Legge Professionale.

    Qualora il Consiglio dell’Ordine ravvisi il venir meno dei requisiti necessari, provvede a convocare l’iscritto, il responsabile dell’Ufficio ed il legale rappresentante dell’Ente, o un suo delegato, affinché la causa di incompatibilità venga eliminata. Qualora ciò non avvenga, e salvo il caso del comma precedente, il Consiglio dell’Ordine provvede alla cancellazione dell’avvocato pubblico il quale potrà chiedere di essere nuovamente iscritto nell’Elenco Speciale nel momento in cui siano venute meno le cause ostative all’iscrizione.

    In ogni caso, il Consiglio dell’ordine, venuto a conoscenza in qualsiasi modo di violazioni della Legge Professionale, del presente Regolamento, dei principi di autonomia ed indipendenza, ovvero di situazioni che ledano il decoro e la dignità professionale, intima all’Ente interessato di conformare il proprio comportamento ai principi enunciati nella Legge Professionale, nel presente Regolamento e nella normativa vigente.

    In ipotesi di inottemperanza, il Consiglio dell’Ordine segnala il comportamento censurato alle competenti autorità.

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