Respinta dal Tar la richiesta di sospensiva sull’aggiudicazione del servizio di mensa nelle scuole di Catanzaro

La trattazione di merito fissata per il 24 novembre

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    Pubblicata ieri l’ordinanza con la quale la prima sezione del Tribunale Amministrativo della Calabria – presidente Giancarlo Pennetti. referendario Francesca Goggiomani, estensore Domenico Gaglioti – ha rigettato il ricorso proposto da Società Industrie Alimentari Ristorazioni Collettive (Siarc) spa contro il Comune di Catanzaro e nei confronti di Scamar srl e di Sorico srl (non costituito in giudizio) per l’annullamento previa tutela cautelare, della determinazione dirigenziale 1242 del 10 maggio 2021, avente ad oggetto la gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale negli istituti scolastici di pertinenza comunale al raggruppamento temporaneo di imprese Scamar srl  e Sorico srl (quest’ultimo non costituito in giudizio). La camera di consiglio, riunita il 23 giugno, ascoltata la relazione di Domenico Gaglioti, ha ritenuto carente l’evidenza del diritto a ottenere la sospensiva in via cautelare del provvedimento oggetto del ricorso e ha fissato per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 24 novembre 2021.
    La gara di cui si tratta era stata espletata martedì 4 maggio a esecuzione di un capitolato che prevedeva un l’utilizzo di materie prime con particolari caratteristiche qualitative dal biologico al km 0 passando dall’agricoltura sociale e dal basso impatto ambientale del servizio. I concorrenti si erano impegnati ad offrire nelle quote massime questi prodotti unitamente al mantenimento dei livelli occupazionali e a un ribasso sul prezzo dal notevole valore di 30 punti su 100. Per la prima volta, dopo circa trent’anni, la gara veniva aggiudicata a un concorrente diverso dal tradizionale.

    All’esame necessariamente sommario della fase cautelare e fatti salvi gli eventuali approfondimenti di merito, il giudice amministrativo nell’ordinanza di rigetto del ricorso respinge i due motivi per il quale era stato inoltrato.

    Quanto al primo motivo “la previsione, contenuta nell’art. 18.1 della legge di gara, circa l’allegazione dei ‘contratti preliminari’ con i produttori ovvero con i sub-fornitori alla dichiarazione di impegno debba essere inquadrata coerentemente con la ratio per cui tale obbligo è stato imposto, ossia quale ulteriore comprova della sussistenza, a monte dell’offerta del concorrente, dell’effettiva, quantunque potenziale, disponibilità dei prodotti offerti”. “Nella fattispecie – è scritto nell’ordinanza – da una disamina sommaria dei documenti prodotti sembra che il contenuto dei singoli protocolli di intesa stipulati dalla mandataria con ciascuno dei produttori/fornitori possieda gli elementi minimi per ritenere soddisfatte le richieste del bando (in termini di giuridicità, elementi soggettivi, oggetto, volontà, causa, forma), a prescindere dalla denominazione ‘protocollo d’intesa’ o dal riferimento alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni”.

    “Quanto al secondo motivo – continua l’ordinanza – alla sommarietà dell’evidenza cautelare le censure diparte ricorrente appaiono frutto di una imprecisa ricostruzione dei sottostanti elementi di fatto, non solo in termini di numero di pasti previsti ma anche di quantitativi effettivamente oggetto di impegno da parte dell’aggiudicataria rispetto a quelli realmente necessari per soddisfare le prescrizioni di cui alle tabelle dietetiche in materia”.

    Considerata l’insussistenza di pericoli derivanti dal ritardo, la seconda sezione del Tar di Catanzaro ha pertanto respinto il ricorso sulla sospensiva, poiché dalle motivazioni della ricorrente “non sembra evincersi un significativo pregiudizio, avente connotati di gravità ed irreparabilità, scaturente dall’esecuzione del provvedimento impugnato” e che “nel bilanciamento degli interessi in campo si ritiene prevalente quello dell’amministrazione all’espletamento delle attività, tenuto conto della possibilità di subentro in caso di esito del ricorso favorevole alla ricorrente”, la seconda sezione del Tar della Calabria ha respinto il ricorso di Siarc e, “ritenuto che le circostanze della controversia, in primis la formulazione del bando di gara, giustifichino la compensazione delle spese della presente fase di giudizio”, ha rinviato il giudizio di merito al 24 novembre prossimo.

    A rappresentare in giudizio il Comune di Catanzaro gli avvocati Saverio Molica e Annarita De Siena, rispettivamente dirigente e componente del Settore Avvocatura dell’Ente.

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