Il Tar annulla i decreti del commissario Longo sui trasferimenti di fondi alla sanità privata

Accolti parzialmente i ricorsi della reggina Villa Sant’Anna contro il riparto tra i settori dell’assistenza ambulatoriale specialistica e ospedaliera

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    Si apre un nuovo capitolo nella travagliata – per molti operatori del settore ma anche per ormai generalizzata opinione, fallimentare – esperienza commissariale della sanità in Calabria, con la pronuncia pubblicata lunedì 25 ottobre riferita alla Camera di consiglio del 13 ottobre con cui la seconda sezione del Tar della Calabria ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla Casa di cura Villa Sant’Anna di Reggio Calabria contro tre Decreti del commissario ad acta (Dca) Guido Longo riguardanti l’acquisto da parte del Sistema sanitario regionale dalle strutture private accreditate, di prestazioni nelle varie branche dell’attività sanitaria, con cui sono stati determinati, per l’anno 2021, i budget delle Aziende sanitarie provinciali (Asp).

    In particolare il ricorso ha riguardato il Dca n. 49/2021 che ha fissato il budget per l’assistenza ospedaliera in euro 186.513.000 euro includendovi11.368.754 euro per gli accorpamenti di prestazioni ambulatoriali (Apa) e per i pacchetti ambulatoriali complessi (Pac); il Dca n. 50/2021, che ha determinato il budget per la specialistica ambulatoriale in 66.754.000 euro, dispensandolo dal costo di Apa e Pac; il Dca n. 41/2021, che ha fissato il budget per l’assistenza territoriale extra-ospedaliera in 186.785.000 euro, incrementandolo di circa 13.500.000 euro rispetto all’anno precedente.
    Il ricorso della Casa di cura era stato presentato contro la Regione Calabria costituita in giudizio, le cinque Aziende sanitarie provinciali non costituite, il Commissario ad acta per il piano di rientro dai disavanzi sanitari della Calabria, costituito.
    Nella pronuncia, la seconda sezione, presidente Francesco Tallaro ed estensore Martina Arrivi, elenca i quattro motivi, di fatto e di diritto, del ricorso della clinica reggina. Con il primo motivo l’esponente lamentava che il Commissario ad acta abbia, in contrasto con il Programma operativo (Po) 2019-2021, incluso nel budget dell’assistenza ospedaliera anche il costo delle prestazioni Apa e Pac (Dca n. 49/2021), il quale avrebbe dovuto viceversa essere ricompreso nel budget della specialistica ambulatoriale (Dca n. 50/2021). Ciò sarebbe avvenuto per una errata interpretazione da parte del Commissario ad acta delle sentenze 2021 del Consiglio di Stato. Il Commissario ha ritenuto che le sentenze avessero reputato illegittima l’inclusione di Apa e Pac nel tetto di spesa della specialistica ambulatoriale, quando invece le pronunce avevano censurato solamente che il costo di tali prestazioni, pur correttamente incluso nella specialistica ambulatoriale, non era stato adeguatamente valorizzato ai fini della determinazione del budget complessivo.

    Con il secondo motivo di ricorso Villa Sant’Anna contesta che l’inclusione di Apa e Pac. nell’assistenza ospedaliera a fronte dell’invarianza del budget complessivo destinato a tale settore si ponga in contrasto con il processo di deospedalizzazione prescritto da diversi strumenti legislativi sia nazionali che regionali. La riduzione delle risorse destinate all’assistenza prettamente ospedaliera incrementerebbe il già consistente fenomeno della mobilità passiva dalla Calabria. A questo avrebbe concorso anche il Dca n. 41/2021 che ha incrementato il budget dell’assistenza territoriale extra-ospedaliera senza considerare né motivare tale determinazione rispetto all’incoerente decurtazione del budget ospedaliero.
    Con il terzo motivo si contesta la ripartizione tra le varie Asp del budget ospedaliero operata dal Dca n. 49/2021, deducendo che siano state illogicamente privilegiate le province (come Catanzaro) con minori residenti rispetto alle province (come Reggio Calabria) maggiormente popolate.

    Con il quarto motivo la ricorrente lamenta che il Dca n. 49/2021 non abbia valorizzato, ai fini della determinazione del budget ospedaliero, il recupero della mobilità passiva e l’incremento della mobilità attiva conseguiti dalle strutture più virtuose, disattendendo le richieste avanzate dall’Associazione Ospedali Riuniti.
    Nella sostanza il Tar ha accolto il motivo di ricorso riguardo alla errata interpretazione delle sentenze del Consiglio di stato, ha ritenuto assorbito in quello le contestazioni in merito all’ostacolo frapposto ai processi di deospedalizzazione, ha respinto la contestazione sulla ripartizione del budget nelle diverse province. Anche sul quarto motivo, di mancato riconoscimento del comportamento virtuoso di alcune strutture, compresa la ricorrente, contro la migrazione ospedaliera, i giudici amministrativi ritengono di non doverne accettare la sussistenza.

    In conclusione, la seconda sezione del Tar Calabria sentenzia debbano essere annullati il Dca n. 49/2021, nella parte in cui accorpa il costo di Apa e Pac nel budget dell’assistenza ospedaliera da privati, e, di riflesso il Dca n. 50/2021. Non ricorrono, viceversa, i presupposti per annullare il Dca n. 41/2021.
    L’accoglimento del ricorso di Vila sant’Anna da parte del Tar di Catanzaro non è, naturalmente, neutro rispetto alla già critica situazione della sanità calabrese, incrementando il generale clima di sfiducia nell’operato della struttura commissariale guidata dal prefetto Guido Longo. A seguito dell’annullamento dei Dca commissariali riportati in sentenza a rigore le diverse Aziende sanitari provinciali dovrebbero rivedere i contratti di acquisto delle prestazioni ambulatoriali e chirurgiche già stipulate con la sanità privata accreditata. Una materia già difficile e complicata in condizioni di normativa non interessata a censure giudiziarie amministrative.

     

     

     

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