Consiglio di Stato: validamente sottoscritto il contratto 2020 tra Asp e S.Anna Hospital

I giudici amministrativi di secondo grado respingono ricorso Asp. "Non potevano entrare nel merito dell'indagine penale"

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    Importante sentenza del Consiglio di Stato che di fatto sancisce la regolarità della sottoscrizione del contratto con dell’Asp con la Clinica Villa S.Anna (rappresenta e difesa dall’avvocato Alfredo Gualtieri) per l’anno 2020.

    I giudici amministrativi di secondo grado (Franco Frattini, presidente, Massimiliano Noccelli, Consigliere, Stefania Santoleri Consigliere, Raffaello Sestini Consigliere Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore) hanno infatti respinto il ricorso dell’Azienda Sanitaria Provinciale che aveva impugnato la sentenza Tar Calabria n. 1079/2021 che aveva annullato la deliberazione n. 443 del 13 aprile 2021, con la quale l’A.S.P. di Catanzaro aveva disposto di non sottoscrivere il contratto.

    Il Consiglio Stato con il pronunciamento odierno conferma quanto previsto dalla sentenza di primo grado.

    Nel ricorso depositato dagli ex Commissari Asp, per il tramite dei legali esterni da loro incaricati, veniva  sostenuto …che la struttura fosse priva di accreditamento nel 2020; che la stessa – in quanto priva di un’unità di terapia intensiva coronarica regolarmente funzionante – fosse comunque priva di un requisito per l’accreditamento; che risultasse ostativa rispetto alla stipula del contratto la pendenza di un procedimento penale avente ad oggetto fatti inerenti la gestione della medesima struttura

    I Magistrati della 3° Sezione del Consiglio di Stato hanno ribadito che …come condivisibilmente ritenuto dal T.A.R., l’accreditamento della struttura per l’anno 2020 si evince dalla complessa successione degli atti conseguenti alla scadenza del rapporto relativo al triennio 2014/2017.

    Ed ancora…in tal senso appare al Collegio pienamente condivisibile la conclusione cui è giunto in argomento il primo giudice: “Non è perciò consentito all’A.S.P. addurre la pregressa inoperatività dell’U.T.I.C. quale impedimento all’accreditamento e, di conseguenza, alla contrattualizzazione, perché ciò significherebbe disapplicare il D.C.A. n. 43/2021, con evidente sconfinamento nelle competenze di altra autorità”

    Secondo il Consiglio di Stato la vera ragione “per cui l’Azienda ha rifiutato la contrattualizzazione per il 2020 risiede pertanto nel procedimento penale che ha interessato la struttura in questione: esso, tuttavia, nella misura in cui è stato esaminato – con riferimento alle ricadute sulle prestazioni erogate – dal provvedimento di accreditamento, non può costituire, allo stato (e ferma restando, in sede di riedizione del potere emendata dai vizi accertati, la successiva valutazione da parte dell’Azienda di eventuali, ulteriori sviluppi dello stesso rilevanti in senso ostativo alla stipula del contratto: come del resto espressamente chiarito a pag. 11 del D.C.A. n. 43/2021), valido motivo per il diniego di contrattualizzazione.

    Altrettanto è a dirsi per la parte della censura che, ancora una volta, adduce l’inoperatività dell’U.T.I.C. come ostacolo (all’accreditamento, e quindi) alla contrattualizzazione (in merito alla quale si rinvia quanto già osservato supra).

    Il D.C.A. n. 43/2021 ha esaminato approfonditamente tali aspetti, concludendo per la sussistenza dei requisiti di accreditamento: il dissenso su questo (unico) punto dell’A.S.P. di Catanzaro, che per il resto ha espresso parere favorevole, non può evidentemente tradursi, a valle, nell’esercizio di un potere che non le è proprio, vale a dire nel diniego di contrattualizzazione per una ragione rappresentata in sede di partecipazione procedimentale e ritenuta non decisiva dal titolare del potere di concedere o meno l’accreditamento”.

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