Soget rimane concessionaria della riscossione coattiva dei tributi comunali di Catanzaro

Il Tar respinge il ricorso di Area avverso la sua esclusione dalla gara, dopo che in prima valutazione la sua offerta era risultata economicamente più vantaggiosa. Il Comune difeso di legali interni

Più informazioni su

    Soget spa rimane concessionaria della riscossione dei tributi per conto del Comune di Catanzaro. La prima sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, nella camera di consiglio tenuta il 24 novembre 2021 ha rigettato il ricorso presentato da Area srl per l’annullamento del provvedimento del 21 aprile scorso con il quale il Comune aveva disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura di affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie e della determinazione dirigenziale del 21 maggio successivo di “approvazioni verbali e aggiudicazione alla ditta So.g.e.t. spa”. Al ricorso si erano opposti, costituendosi in giudizio, sia il Comune di Catanzaro, affidandosi alla tutela degli avvocati Saverio Molica e Annarita De Siena dell’Ufficio legale interno, che So.g.e.t. rappresentata dagli avvocati Sergio Della Rocca e Giuseppe Misserini del foro di Taranto.

    Area s.r.l. aveva partecipato alla procedura di gara indetta dal Comune di Catanzaro, con determina del 3 agosto 2020 per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva, da svolgersi con procedura aperta e da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo complessivo a base d’asta di euro 2.328.000 iva esclusa. In base alla valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche Area risultava prima classificata in graduatoria mentre seconda è risultata So.g.e.t.

    La stazione appaltante si determinava a sottoporre l’offerta alla ulteriore verifica facoltativa di congruità, richiedendo ad Area di fornire i giustificativi relativamente alle principali voci di costo sostenute per l’appalto: sede dello sportello; allestimento sede; materiali di consumo; utenze imposte comunali; costi del personale impiegato; stampa atti; gestione contenzioso; costi sostenuti per l’appalto.
    A febbraio 2021 Area forniva le spiegazioni richieste per singola voce di costo. Il responsabile unico del procedimento comunale con atto del mese successivo riteneva però le giustificazioni “ancora non sufficientemente esaustive”, mantenendo evidentemente la stessa convinzione dopo che Area aveva ulteriormente precisato in merito con nota acquisita agli atti il 22 marzo, tanto che il 21 aprile 2021 il Comune di Catanzaro comunicava alla ricorrente l’esclusione dalla procedura selettiva, considerando “non esaustiva la congruità dell’offerta né in relazione alle ultime giustificazioni né alle precedenti già pervenute nel corso del procedimento di gara”. In particolare, secondo il verbale delle procedure di gara, i punti di non congruità si individuavano nell’’articolazione del servizio di Info Point, nel servizio di ricevimento pubblico e nei costi del contenzioso. Avverso l’esclusione Area proponeva ricorso al Tar, per violazione dell’articolo 97 del codice degli appalti che interviene sulle offerte anormalmente basse, ritenendo la propria non rientrante nella categoria, per violazione del contraddittorio procedimentale e per eccesso di potere.

    La prima sezione del Tar della Calabria (Giancarlo Pennetti presidente, Francesca Goggiamani e Arturo Levato referendari, il secondo anche estensore), al termine della camera di consiglio, ha respinto il ricorso di Area, condannandola alle spese di lite in favore del Comune e di So.g.e.t.
    Nella relazione che accompagna la decisione, i giudici rilevano come “secondo costante e condivisibile giurisprudenza la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nel determinarsi sulla opportunità di operare uno scrutinio facoltativo della congruità dell’offerta, non imponendo tale scelta un approfondito onere motivazionale e risultando suscettibile di sindacato giurisdizionale solo a fronte di macroscopica irragionevolezza o errore di fatto”. Secondo i giudici amministrativi “la stazione appaltante ha eseguito un approfondito apprezzamento di alcuni aspetti dell’offerta avanzata dalla deducente e ciò in termini funzionali a valutarne l’attendibilità nella sua globalità e quindi la capacità della stessa di risultare idonea a garantire nel quinquennio la concessione del servizio di riscossione”, escludendo che le modalità della verifica “abbiano inverato una violazione del contraddittorio e del vincolo motivazionale”.

    Anche in merito al terzo motivo di ricorso, l’eccesso di potere, la sezione nota come “non emergono palesi elementi di illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti presupposti nella contestata valutazione del responsabile unico del procedimento”.

     

     

     

    Più informazioni su