Figlio e padre di Catanzaro “bocciati”, il primo dalla scuola, il secondo dal Tar. Pena pecuniaria “esemplare”

I magistrati hanno rilevato le lacune dello studente, le sue assenze ai corsi di recupero. Tra le altre cose per la famiglia la condanna al pagamento delle spese

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    Lontani ormai i tempi in cui non solo i professori avevano sempre ragione a prescindere, e quelli in cui con una bocciatura ti eri giocato come minimo l’estate, ora il destino scolastico dei figli passa dalle aule di tribunale. Quello amministrativo per l’esattezza. I magistrati del Tar Calabria si sono trovati infatti davanti al ricorso di un padre catanzarese che, evidentemente non contento dell’esito finale degli scrutini a seguito dei quali il figlio era stato bocciato, ha pensato bene di “trascinare” un istituto tecnico di Catanzaro davanti in tribunale

    Lo studente dell’istituto tecnico di Catanzaro, e suo padre, hanno impugnato i verbali con cui il Consiglio di Classe ha dapprima sospeso il giudizio, quindi non ammesso lo studente alla classe successiva, chiedendone l’annullamento in quanto illegittimi

    I motivi formali eccepiti dal padre dello studente

    Il padre dello studente, tra le altre cose, ha eccepito motivi formali alla base del ricorso, secondo lui infatti   “non è possibile ricavare quali e quanti docenti abbiano effettivamente partecipato al Consiglio, atteso che il primo di tali verbali risulta firmato solo dal docente verbalizzante e dalla coordinatrice, mentre il secondo soltanto da una docente in qualità di segretaria ed un’altra in qualità di Presidente”; inoltre “nel verbale del  non si dà conto della preventiva convocazione dei docenti mediante invito sulla piattaforma telematica utilizzata per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio a distanza nonché della regolare ricezione del suddetto invito da parte di tutti i componenti del Consiglio di classe”; ancora, “nel verbale del si legge espressamente che il Consiglio di classe era presieduto dalla Coordinatrice di classe e non si dà conto della eventuale e preventiva delega conferita alla Coordinatrice dei classe da parte del Dirigente Scolastico”;  infine, “non si dà conto di come sia stata adottata la decisione da parte del Consiglio di classe vale a dire se all’unanimità od a maggioranza dei componenti”.

    Tutti motivi che i giudici non hanno ritenuto validi poiché la scuola ha presentato opportuna documentazione.

    Il Tar ha preso atto delle gravi insufficienze dello studente in chimica analitica e chimica organica

    Andando alla sostanza delle cose, il Tar ha rilevato che “una lettura non formalistica del verbale di ripresa dello scrutinio -evidenza che il Consiglio di classe ha provveduto ad aggiornare i voti dello studente, che ha continuato ad avere gravi insufficienze in due materie, e ad approvare il tabellone dei voti; dunque, vi è, evidentemente, l’assunzione del provvedimento finale; inoltre, pur mancando prova di una comunicazione personale, non è contestato che lo studente e la sua famiglia abbiano avuto conoscenza della non ammissione attraverso gli ordinari strumenti garantiti mediante l’accesso al registro elettronico. Nei verbali si dà conto delle gravi insufficienze dello studente in due materie di non secondaria valenza nell’economia del corso di studi: chimica analitica e chimica organica; la valutazione è espressa attraverso il voto numerico, ancorato però a una griglia di valutazione predeterminata. Il voto numerico nelle singole materie sempre secondi i magistrati –  si rivela idoneo a integrare gli estremi dell’obbligo motivazionale, quale giudizio sintetico della pertinente attività valutativa tecnico-discrezionale”

    Studente sempre assente nei corsi di recupero e alla prova finale pronto solo con “l’argomento a piacere”

    Inoltre, sempre secondo la documentazione prodotta dalla scuola,  che l’Istituto Scolastico ha provveduto ad attivare i corsi di recupero, a cui lo studente ha partecipato soltanto un giorno su sette, per quanto riguarda le lezioni di chimica organica, e solo due giorni su sette, per quelle di chimica analitica, assentandosi, peraltro, nella giornata della verifica intermedia; la scuola ha quindi predisposto le sedute per la valutazione oggettiva del grado di raggiungimento degli obiettivi disciplinari relativi alle materie in oggetto; lo studente ha partecipato regolarmente, sostenendo di aver studiato solo l’argomento a scelta, tralasciando, pertanto, il restante programma svolto durante l’anno. Per cui, la mancata ammissione dello studente alla classe successiva, quindi, combacia evidentemente con l’interesse dello stesso all’acquisizione di un’adeguata preparazione scolastica.

    La bocciatura del ricorso e la pena pecuniaria “esemplare”

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha dunque  rigettato il ricorso, condannato le parti ricorrenti, alla rifusione, in favore del Ministero dell’Istruzione, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 1.650,00, oltre ad accessori di legge e ha revocato l’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

     

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