Buoni pasti, la FP CGIL Area Vasta scrive al direttore amministrativo

"Restituzione della trattenuta stipendiale sui buoni pasto pari ad € 1,03/buono in quanto illegittima"

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    La Segreteria FP CGIL Area Vasta CZ-KR-VV ha scritto a Maria Mariani, direttore amministrativo dell’Asp sul servizio di ristoro sostitutivo della mensa aziendale. 

    “Preliminarmente – si legge nella missiva –  si vuole precisare che, l’ASP di Catanzaro, non essendo dotata di Servizio Mensa aziendale o convenzionato, riconosce ai propri dipendenti, secondo quanto previsto dai CCNL Sanità, il servizio di ristoro sostitutivo della mensa aziendale, attraverso la somministrazione di Buoni Mensa o ticket che sono in formato cartaceo per un valore economico corrispondente ad € 5,16. Tutta la normativa sui buoni pasto – partendo dalle varie leggi finanziarie fino al decreto MISE n. 122 del 7 giugno 2017 nonché le previsioni del DDL Concretezza sulla sanatoria CONSIP – riguarda la materia generale dei buoni pasto, senza peraltro distinguere tra lavoratori privati e pubblici. In particolare, l’art. 1, comma 16 della legge 190/2014 a decorrere dall’1 luglio 2015 ha defiscalizzato il ticket fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato ad euro 7 nel caso in cui lo stesso sia in forma elettronica. In precedenza l’utilizzo improprio dei buoni pasto – cioè per fare la spesa al supermercato – costituiva una forma di evasione fiscale in quanto il ticket veniva in pratica monetizzato senza che sulla corrispondente quota di salario fossero pagate le imposte. Da parte sua il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 122/2017 – delegato dall’art. 144, comma 5, del d.lgs. 50/2016 (codice degli appalti) ed entrato in vigore il 9 settembre 2017 – ha regolamentato in modo innovativo molti aspetti del buono pasto”.

    La lettera prosegue: “Contrariamente a quanto era precedentemente stabilito, attualmente, oltre a bar, ristoranti e supermercati, la normativa ministeriale ha sancito la possibilità di utilizzare i ticket anche presso agriturismi, spacci aziendali e negozi biologici, ampliando la scelta per il lavoratore e offrendo l’opportunità di consumare alimenti biologici, fermo restando il divieto di acquisto di alcolici e, ovviamente, di prodotti non alimentari. La nuova regolamentazione ha introdotto anche il buono pasto elettronico. Dunque non si utilizza più solo il classico blocchetto con i ticket staccabili con codice a barre (come nel caso dell’ASP di Catanzaro), ma una card dotata di un chip elettronico con cui pagare il conto, proprio come se fosse una carta di credito.         Gli esercizi abilitati devono essere provvisti di apparecchio POS per accettare il pagamento e completare regolarmente la procedura. Vengono peraltro previste due ulteriori limitazioni: il valore non è convertibile in denaro (nemmeno a titolo di resto) e la tessera elettronica non è cedibile, ma deve essere utilizzata esclusivamente dal titolare. Inoltre, come ulteriore fondamentale novità, si prevede anche la possibilità di cumulare fino a 8 buoni contemporaneamente. Rimangono invece invariati la regola che vieta la loro conversione in denaro e il fatto che debbano essere usati solo dal titolare”.

    “La normativa prevede una detassazione e decontribuzione se il valore economico del ticket è pari od inferiore ad € 5,29, per i ticket cartacei ed € 7,00 se di formato elettronico.   Dopo questa breve parentesi normativa e ritornando all’ASP di Catanzaro, vorremmo porre la Sua attenzione sul termine precedentemente utilizzato quando abbiamo detto che la problematica “affligge” i lavoratori della ns. Azienda perché ad oggi parlare di “buono pasto” per un valore economico pari ad € 5,16 è veramente anacronistico e fuori da qualsiasi realtà. In varie Aziende sanitarie presenti nel territorio regionale (vedi ad esempio ASP di Crotone) il buono mensa viene corrisposto in formato elettronico per un valore economico di € 7,00!  Risulta utile riprendere quanto stabilito dall’art. 29 del CCNL 20.9.2001, al fine di chiarire a noi tutti la normativa contrattuale di riferimento:

    1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.

    1. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell’orario.
    2. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell’orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
    3. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile. 5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”.

    E’ bene precisare che il su richiamato articolo specifica “costo del pasto” inteso come costo del pasto fruito nella mensa convenzionata, in sostituzione della mensa aziendale non poteva superare le 10 mila lire ed in tal caso, il dipendente contribuiva per un valore economico pari alla misura del 1/5 del valore economico del pasto (2 mila lire – attuali € 1,03).

    Ebbene tale articolato è stato interpretato dalle amministrazioni che l’hanno preceduta, in maniera distorta, confondendo il pasto con il Buono pasto o ticket che è altra cosa; ribadiamo il pasto può essere fornito direttamente dall’Azienda attraverso la mensa aziendale o mensa convenzionata, il Buono pasto o ticket è un servizio sostitutivo ed è pari (nell’anno 2001) a 10 mila lire.

    Successivamente l’articolo precedentemente riportato è stato modificato dall’art. 4 del CCNL 31.7.2009, che qui riportiamo per completezza espositiva:

     “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l’organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell’autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all’esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.

    1. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell’orario.
    2. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell’orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
    3. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.”

    “Ad oggi l’ASP di Catanzaro corrisponde ai dipendenti un ticket per € 5,16 e successivamente trattiene in busta paga € 1,03 per ogni ticket somministrato. Ma ci chiediamo se il pasto non è monetizzabile, come fa l’ASP di Catanzaro a trattenere ad ogni ticket somministrato € 1,03 in busta paga, di fatto monetizzando ciò che non lo è da un punto di vista contrattuale???   Così facendo il valore del ticket risulta essere € 4,13, ancora meno di quanto originariamente, nell’anno 2001, era stabilito contrattualmente – si legge.  Probabilmente il costo della vita dal 2001 ad oggi è diminuito, ma noi non ce ne siamo accorti.  Invero, il modus operandi finora seguito dall’Amministrazione, non appare conforme alle clausole contrattuali, connotandosi la trattenuta effettuata e la conseguente decurtazione stipendiale, quale indebita iniziativa datoriale. La disposizione contrattuale lega, pertanto, l’onere contributivo sopportato dal dipendente, al costo del pasto e non al valore nominale del buono pasto, che indubbiamente rappresenta la quota parte del costo unitario del pasto, contrattualmente posta a esclusivo carico dell’Azienda. In sostanza, ciò che si vuole porre in risalto è che il buono pasto o ticket erogato dall’Azienda rappresenta già esso stesso la quota netta di contribuzione che le previsioni contrattuali pongono a carico dell’Ente, connotandosi, pertanto, l’anzidetta trattenuta stipendiale, quale ulteriore indebita e arbitraria decurtazione che non trova riscontro nella norma pattizia citata, travisandone anzi il significato, in danno dei dipendenti”.

    “Alla luce della sopra richiamata normativa di riferimento e dei richiami contrattuali, risulta di tutta evidenza che le periodiche trattenute effettuate sulle competenze mensili dei dipendenti, per la causale in discussione, si connotino, sia pure pro quota e a vantaggio dell’Amministrazione, quali indebite monetizzazioni del pasto, in aperta violazione delle disposizioni contrattuali – conclude la sigla sindacale.    Alla luce di quanto esposto, la scrivente O.S. insiste nella richiesta di adeguamento del valore economico del BUONO PASTO o TICKET per € 7,00 attraverso l’utilizzo del formato elettronico e nel contempo la restituzione della somma di € 1,03 indebitamente trattenuta dall’ASP CZ dall’anno 2009 sino ad oggi a tutto il personale avente titolo”.

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