Servizi cimiteriali, il CdS conferma sentenza Tar, l’affidamento non poteva essere in house

La Edilcat vede confermato il verdetto che già in parte le era stato favorevole

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    Ricorso respinto, sentenza del Tar confermata. Così ha deciso il Consiglio di Stato sull’istanza presentata dal Comune di Catanzaro, difeso dai legali dell’Ente, contro la Edilcat Costruzione rappresentata dagli avvocati Paolo Falzea e Andrea Lollo nei confronti della Catanzaro Servizi relativamente all’affidamento dei servizi cimiteriali. In sostanza, con questo atto, viene fatto decadere l’affidamento dando ragione ad Edilcat.

    La cronistoria

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria aveva accolto in parte il ricorso proposto dalla società Edilcat Costruzioni s.r.l. contro il Comune di Catanzaro e nei confronti della società in house Catanzaro Servizi s.p.a. per l’annullamento:
    – della deliberazione del Consiglio Comunale di Catanzaro del 22 dicembre 2020, n. 155, con cui si è deciso di affidare in house la gestione dei servizi cimiteriali comunali alla Catanzaro Servizi s.p.a;
    – ove occorra, della deliberazione del Consiglio Comunale di Catanzaro del 30 settembre 2020, n. 120, con la quale si è deliberato come atto di indirizzo di predisporre, in presenza dei presupposti giuridici e delle necessarie verifiche di carattere tecnico e contabile e ferma restando la scadenza naturale di eventuali contratti di appalto in essere, quanto necessario per affidare alla Catanzaro Servizi s.p.a., tra l’altro, la gestione globale dei servizi cimiteriali, ivi compreso il nuovo impianto di cremazione in via di realizzazione;
    – ove occorra, della nota a firma del dirigente del Settore partecipate dell’11 dicembre 2020, prot. n. 122567, con la quale, richiamando il contenuto del verbale del Comitato di controllo analogo del 9 dicembre 2020, il dirigente ha espresso parere in ordine all’affidamento del servizio di gestione dei servizi cimiteriali comunali alla Catanzaro Servizi s.p.a.

    Oggi il Consiglio di Stato conferma le tesi del Tar

    Secondo quanto riportato nel dispositivo di sentenza: “La società ricorrente, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’ATI costituita con Domenico Verrino, affidataria del servizio sin dal 2017 (con scadenza dell’ultimo rapporto contrattuale fissata per il 19 gennaio 2021), aveva dedotto con un unico, articolato, motivo la violazione dell’art. 106 TFUE; la violazione degli artt. 1 e 3 l. 7 agosto 1990, n. 241, per mancanza di trasparenza e di adeguata motivazione; la violazione dell’art. 192, comma 2 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 34, comma 20 d.l. 18 ottobre 2012, n. 170, conv. con mod. con l. 7 dicembre 2012, n. 221, nonché dell’art. 3-bis commi 1-bis e 6-bis d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con mod. con l. 14 settembre 2011, n. 148, formulando le censure, che la sentenza ha così sintetizzato:
    – il Comune di Catanzaro non avrebbe adeguatamente motivato la propria scelta, avrebbe omesso qualunque valutazione sulla congruità dell’offerta economica della società in house, avrebbe mancato di operare una comparazione tra le diverse modalità di gestione del servizio, quando ha individuato le ragioni che hanno consentito di privilegiare una modalità di affidamento del servizio comunque considerata residuale nel sistema normativo vigente;
    – mancherebbe la necessaria relazione ai sensi dell’art. 34, comma 20, del citato d.l. n. 179 del 2012;
    – in ogni caso, non vi sarebbe alcuna convenienza economica per il Comune di Catanzaro e per l’utenza nell’affidare il servizio alla propria società in house, tenuto conto: a) che il corrispettivo richiesto dalla Catanzaro Servizi è maggiore di quello pagato sinora dal Comune per ottenere il servizio dal mercato, b) che la società in house non ha previsto le riduzioni delle tariffe sin qui praticate dell’affidatario del servizio, c) che le prestazioni offerte sono minori di quelle sin qui ottenute dal mercato, d) che la società in house non ha personale qualificato per la prestazione del servizio e che non è al momento legittimata ad assumerlo.

    Il Comune di Catanzaro si è costituito in giudizio e si è difeso deducendo di avere elaborato e pubblicato la relazione di cui all’art. 34, comma 20, d.l. n. 179 del 2012 (prodotta in giudizio) e di avere indicato negli atti procedimentali le ragioni per le quali, avendo la Catanzaro Servizi s.p.a. la gestione degli altri servizi cimiteriali (servizi amministrativi degli uffici cimiteriali, servizio delle lampade votive e servizio di custodia), aveva preferito l’affidamento in house e ritenuto che questo avrebbe portato ad un notevole risparmio di spesa per l’amministrazione, senza alcun aumento tariffario per l’utenza.

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