Consiglio di Stato accoglie ricorso contro nomina di Bombardieri a Procuratore di Reggio Calabria

Secondo il Consiglio di Stato la delibera impugnata è per un verso carente per non avere minimamente considerato l’esperienza del dottor Seccia

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    Il consiglio di Stato ribalta la decisione del Tar del Lazio che aveva respinto il ricorso proposto dall’ex procuratore capo di Lucera, Domenico Angelo Raffaele Seccia, contro la delibera con la quale l’11 aprile 2018 il Csm ha nominato Giovanni Bombardieri quale procuratore capo di Reggio Calabria.

    Secondo Seccia la decisione di conferire l’incarico a Bombardieri sarebbe stata inficiata dalla sottovalutazione delle sue esperienze di funzioni direttive inquirenti e dei risultati conseguiti nella repressione del fenomeno di criminalità organizzata, in particolare contro la “mafia garganica”, che sarebbe stata illegittimamente trascurata nel giudizio comparativo con Bombardieri, in relazione della sua esperienza nel contrasto alla ‘ndrangheta essendo stato anche Procuratore Aggiunto di Catanzaro, presente nel territorio di competenza dell’ufficio di procura oggetto dell’incarico. Ulteriori censure hanno riguardato il giudizio di prevalenza espresso nei confronti del dottor Bombardieri per i profili delle capacità organizzativa, capacità relazionale ed informatica, oltre che la carenza di istruttoria con riguardo all’acquisizione del parere attitudinale e alla valutazione del progetto organizzativo per l’ufficio da conferire formulato da Seccia. Queste censure erano state giudicate infondate dal Tar del Lazio, con la sentenza 3374 del marzo 2021 impugnata da Seccia. Censure che in parte il Consiglio di Stato – presidente Roberto Giovagnoli – ha ritenuto fondate nel merito, annullando il conferimento dell’incarico di procuratore capo di Reggio Calabria al dott. Bombardieri.

    Secondo il Consiglio di Stato la delibera impugnata è per un verso carente per non avere minimamente considerato l’esperienza del dottor Seccia nei procedimenti sui reati associativi, in cui il ricorrente ha svolto funzioni di coordinamento investigativo, in virtù dell’incarico di coordinatore della direzione distrettuale antimafia di Bari. A questa carenza “si aggiunge l’ingiustificata ed illogica prevalenza attribuita al dottor Bombardieri per la maggiore conoscenza del fenomeno criminale ‘ndranghetista. La sua collocazione geografica nel distretto di Reggio Calabria non vale infatti a giustificare sul piano normativo e del testo unico sulla dirigenza giudiziaria una preferenza sul piano attitudinale di un aspirante magistrato rispetto agli altri”. Secondo i giudici amministrativi “la delibera trascura le esperienze direttive di Seccia, di cui il Bombardieri è privo, per avere svolto solo funzioni semidirettive, e conseguentemente i risultati ottenuti dal primo, benché questi emergano dal suo fascicolo personale agli atti della procedura concorsuale in contestazione”. In esecuzione della sentenza il Consiglio superiore della magistratura dovrà pertanto riformulare il giudizio comparativo in conformità a quanto accertato nel giudizio.

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