Caso discarica Battaglina, il Tar: “Nessun risarcimento alla ditta Sirim”

"L'azienda aveva ottenuto anni fa l'autorizzazione a costruire discarica e isola ecologica, poi le amministrazioni erano tornate sui loro passi"

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    Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria con sede a Catanzaro ha respinto il ricorso della Sirim che aveva presentato ormai quasi 15 anni fa alla Regione Calabria una richiesta di autorizzazione per la realizzazione, costruzione e gestione di una discarica e isola ecologica” nel Catanzarese (territorio San Floro e Borgia).

    La ditta aveva ricevuto autorizzazioni dagli enti locali per la costruzione delle stesse ma dopo l’azione di comitati ambientalisti, le amministrazioni erano ritornate sui loro passi. 

    “Con una serie di pronunce di questo Tribunale Amministrativo – si legge nel dispositivo – sono stati ritenuti illegittimi gli atti di annullamento in autotutela delle precedenti autorizzazioni favorevoli per la realizzazione dell’isola ecologica”.

    L’azienda in questa sede ha agito per “ottenere la condanna della Regione Calabria al risarcimento dei danni subiti da quella che riteneva l’illegittima adozione del decreto n. 482/2014, la condanna della Provincia di Catanzaro al ristoro dei pregiudizi causati dall’illegittima emanazione della determinazione prot. n. 2333/2014 e la condanna del Comune di Borgia al risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittima adozione della determinazione dirigenziale n. 3612/2014 e della determinazione n. 4028/2014 con cui è stata disposta la formale decadenza del contratto n. 18/2008”.

    I giudici amministrativi respingono la richiesta. : “L’assunto va disatteso – si legge – Come correttamente rilevato dalla difesa regionale, infatti, le domande risarcitorie trovano quale presupposto l’annullamento giurisdizionale di una serie di determinazioni adottate dalle p.a. intimate, cui è seguita la riedizione del potere amministrativo, sulla quale si è poi innestato il successivo ed autonomo contenzioso, esitato nelle pronunce di inammissibilità e di rigetto emanate da questo Tribunale Amministrativo, non afferenti pertanto al presente giudizio di ristoro ed interessate dalle ordinanze di sospensione dei giudizi adottate dal Consiglio di Stato.

    E proprio la riedizione del potere amministrativo e il sorgere delle conseguenti e distinte controversie, esitate nelle indicate relative sentenze di rigetto, determinano una netta cesura tra le vicende afferenti alle azionate domande di risarcimento del danno e il giudizio pendente innanzi al Commissario regionale degli usi civici, non ravvisandosi pertanto il prospettato rapporto di pregiudizialità di tale ultima controversia rispetto a quella in esame”.

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