Programma di Recupero urbano, sospesa la cartella contro il Comune: la Regione dovrà depositare gli atti

Il Tribunale civile di Catanzaro accoglie la richiesta cautelare dell’Amministrazione e blocca la riscossione relativa alla revoca del finanziamento. Entro 60 giorni dovranno essere prodotti i dati sui sei interventi. Il merito resta da decidere

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    Sospesa l’efficacia esecutiva della cartella di pagamento notificata al Comune di Catanzaro in seguito alla revoca di un finanziamento regionale concesso nell’ambito del Programma di Recupero Urbano. Il Tribunale di Catanzaro ha accolto l’istanza cautelare presentata dall’Amministrazione comunale, bloccando anche gli atti esecutivi conseguenti.

    La decisione è contenuta nell’ordinanza emessa il 24 agosto 2026 dal giudice della Prima sezione civile Olimpia Abet, nell’ambito del procedimento iscritto al numero 2895 del 2025. Non si tratta ancora di una pronuncia definitiva sul credito rivendicato dalla Regione Calabria, ma di una misura cautelare adottata in attesa dell’accertamento di merito.

    La controversia riguarda la richiesta di restituzione avanzata dalla Regione dopo la revoca del finanziamento destinato al Programma di Recupero Urbano del Comune di Catanzaro. La revoca sarebbe stata determinata dal presunto inadempimento degli obblighi di rendicontazione posti a carico del beneficiario.

    Il Tribunale ha innanzitutto respinto l’eccezione con la quale le parti convenute avevano contestato la giurisdizione del giudice ordinario. Secondo il giudice, infatti, la controversia non riguarda eventuali vizi originari nella concessione del contributo o l’esercizio di un potere amministrativo di riesame, ma la fase esecutiva del rapporto di finanziamento e l’esistenza dell’obbligo di restituzione fatto valere attraverso l’iscrizione a ruolo e la successiva cartella.

    Nell’esaminare la richiesta di sospensione, il Tribunale ha ritenuto presenti entrambi i presupposti previsti dall’articolo 615 del Codice di procedura civile: la plausibile fondatezza delle contestazioni formulate dal Comune e il rischio di un danno grave derivante dalla prosecuzione della riscossione.

    La documentazione depositata evidenzierebbe, secondo l’ordinanza, una «seria e non manifestamente infondata contestazione in ordine alla sussistenza e all’entità del credito azionato». Dagli atti risulta che il Comune, nel corso del tempo, ha trasmesso documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa agli interventi finanziati.
    La Regione non avrebbe contestato l’inesistenza materiale di tale documentazione, ma la sua presunta incompletezza e inidoneità rispetto alle regole previste per la rendicontazione del programma.

    Particolare rilievo viene attribuito alla documentazione sopravvenuta relativa alla seduta del Comitato tecnico del 5 maggio 2026. Da tali atti risulterebbe che, per l’intervento riguardante il quartiere Germaneto, l’approvazione degli atti contabili, del certificato di regolare esecuzione, della spesa complessiva e del relativo quadro tecnico-economico era già intervenuta con il voto numero 390 del 24 giugno 2008.

    Il giudice precisa che questo elemento non consente di estendere automaticamente le stesse conclusioni agli altri interventi compresi nel programma. Tuttavia, nella fase cautelare, contribuisce a rendere controversa la ricostruzione posta alla base della revoca, nella parte in cui si sostiene la sostanziale mancanza della documentazione necessaria per verificare e validare le spese.

    Un altro elemento considerato significativo è la successiva rideterminazione, da parte della stessa Regione Calabria, della somma originariamente richiesta in restituzione.
    Il Tribunale ha riconosciuto anche il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, tenendo conto dell’entità della pretesa e delle procedure esecutive già concretamente avviate nei confronti del Comune. La riscossione coattiva stava infatti proseguendo nonostante l’esatta consistenza del credito fosse ancora oggetto di accertamento giudiziario.

    La prosecuzione delle procedure, si legge nell’ordinanza, potrebbe «compromettere in modo significativo la disponibilità di risorse destinate allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente territoriale».

    Il giudice ha quindi sospeso la cartella e gli atti esecutivi conseguenti. Ha inoltre ordinato alla Regione Calabria di depositare, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, le risultanze dei sistemi SIURP e Rendiconta relative ai sei interventi compresi nel Programma di Recupero Urbano e gli atti degli eventuali controlli di primo e secondo livello effettuati sulle corrispondenti spese.

    Sono state invece respinte le richieste di prova testimoniale presentate dal Comune, perché riferite prevalentemente a circostanze ricavabili dalla documentazione o a valutazioni tecnico-amministrative. È stata dichiarata assorbita la richiesta di prova contraria formulata dalla Regione.

    Dopo l’acquisizione della documentazione regionale, il Tribunale valuterà se disporre una consulenza tecnica d’ufficio per verificare la corrispondenza tra i quadri economici approvati, le spese documentate e gli eventuali controlli già eseguiti.

    Il procedimento proseguirà il 20 novembre 2026, con udienza sostituita dal deposito di note scritte. Solo all’esito del giudizio sarà stabilito definitivamente se il credito richiesto dalla Regione sia dovuto e in quale misura.

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