Medicina, dovranno essere iscritti al II anno senza sostenere i test

Il Tar Calabria sostiene le tesi degli studenti di altre facoltà che, ottenuti i crediti formativi necessari, avevano presentato istanza alla Magna Graecia per essere iscritti agli anni accademici successivi al primo

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    di Giulia Zampina

    Dovranno essere iscritti al secondo anno della facoltà di Medicina e chirurgia gli studenti di altri corsi di laurea che, ottenuti i crediti sufficienti, avevano presentato istanza presso gli uffici dell’università Magna Graecia per accedere agli studi di medicina. A deciderlo i giudici del Tra Calabria per 5 diversi ricorrenti.

    I MOTIVI DEL DINIEGO DA PARTE DELLA MAGNA GRAECIA

    L?università di Catanzaro aveva motivato il diniego con il fatto che “la richiesta non può essere accolta in quanto l’istante non ha superato la prova di ammissione al corso di laurea in parola per l’anno accademico in corso, né è attualmente iscritto al corso di laurea in medicina e chirurgia presso altra sede universitaria italiana ovvero comunitaria ovvero extracomunitaria”.

    Detta motivazione si fonda sul disposto del D.M. n. 477/2017, recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018”, pure impugnato dal ricorrente che, al comma 12 dell’allegato n. 2, prevede che “non è richiesto il superamento della prova di ammissione esclusivamente nell’ipotesi di trasferimento di sede richiesto da studenti già iscritti al medesimo corso di laurea in Medicina e chirurgia, presso altra sede universitaria italiana ovvero extracomunitaria”.

    IL GIUDIZIO DEI GIUDICI DEL TAR NEL MERITO

    Nel merito, il ricorso è manifestamente fondato, salvi restando i successivi provvedimenti della P.A.

    Con riguardo ai trasferimenti tra università, non è previsto nessuno specifico requisito di ammissione, mentre subordina l’ammissione ai corsi i cui accessi sono programmati a livello nazionale (art. 1) o dalle singole università (art. 2) al “previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”.

    Anche se il Decreto non si riferisce espressamente la locuzione “ammissione” al solo “primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario”, tuttavia tale interpretazione è sicuramente quella preferibile e privilegiata, tenuto conto del corpus complessivo ordinamentale.

    IL SUPERAMENTO DEL TEST PUO’ ESSERE RICHIESTO SOLO PER ACCESSO AL PRIMO ANNO. PER I SUCCESSIVI VALGOLO I CREDITI FORMATIVI

    Pertanto, «il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande d’accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo (nel quale il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi, con la conseguenza, ch’è il caso di sottolineare, che gli studenti provenienti da altra università italiana o straniera, che presso la stessa non abbiano conseguito alcun credito, o che pur avendone conseguiti non se li siano poi visti riconoscere in assoluto dall’università italiana presso la quale aspirano a trasferirsi, ricadranno nella stessa situazione degli aspiranti al primo ingresso [omissis] salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione, sulla base dei parametri sopra indicati, del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso».

    ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DEL DM 477/2017

    Sulla base di tali premesse, va dichiarata l’illegittimità delle istruzioni contenute nel D.M n. 477/2017, allegato n. 2, comma 12 che, nell’esentare dai test solamente gli studenti in trasferimento da altri corsi di laurea in Medicina e chirurgia, si pone in contrasto con la norma primaria, per come interpretata dalla giurisprudenza.

    Donde, l’illegittimità derivata del provvedimento di diniego, impugnato in via principale.

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