Titoli non adeguatamente valutati, Tar ‘boccia’ Università

I giudici amministrativi del Lazio accolgono l’istanza di una ricercatrice difesa in giudizio da Alfredo Gualtieri

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    I suoi titoli per l’idoneità che le permette il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di II fascia, dovranno essere rivisti entro 90 giorni. A stabilirlo, dando parzialmente ragione ad una ricercatrice dell’università Magna Graecia di Catanzaro, difesa in giudizio da Alfredo Gualtieri, è stato il Tar del Lazio, a cui la donna si era rivolta dopo essere stata giudicata inidonea al conseguimento del titolo per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 03/C1 “chimica organica” La Commissione di valutazione aveva ritenuto nello specifico gli argomenti affrontati nelle pubblicazioni non coerenti con il settore concorsuale. La ricorrente ha fatto presente che le venivano riconosciuti il raggiungimento di tre valori soglia su tre, il possesso di n.6 titoli, apprezzamenti positivi sulle pubblicazioni per originalità, collocazione editoriale e apporto individuale nelle opere collettanee. L’interessata ha inoltre sostenuto che i lavori erano coerenti, raffrontandoli anche con quanto previsto nel D.M. n.855 del 2015 sul punto e che in ogni caso la valutazione di non pertinenza era scarsamente motivata. Veniva in ultimo segnalata la disparità di trattamento operata sul punto con altri candidati nonché l’eccessiva ristrettezza dei tempi di valutazione delle posizioni dei singoli candidati. LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI A fronte di una cornice legislativa rimasta immutata, sono stati introdotti, come disciplina regolamentare in relazione alle nuove tornate, in sostituzione dei pregressi D.P.R. n.222 del 2011 e D.M. n.76 del 2012, il D.P.R. n.95 del 2016 e il D.M. n.120 del 2016. Nello specifico, ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del D.M. n.120 del 2016). Occorre inoltre precisare, in relazione all’asserita disparità di trattamento operata dalla Commissione, che la stessa non è configurabile, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. TAR Lazio, III, n.11500 del 2014). Quanto poi ai tempi di verifica delle singole posizioni dei candidati, va evidenziato che gli stessi non potevano risultare decisivi al fine di riscontrare la correttezza o meno della procedura di valutazione, dal momento che non è normativamente predeterminato un limite di tempo per il compimento della suddetta fase e che non è dato comunque sapere quanto di quel tempo è stato dedicato ad ogni specifico aspirante all’abilitazione (cfr. TAR Lazio, III, n.9403 e n.11500 del 2014). Tanto premesso e precisato, il giudizio reso risulta nondimeno viziato, quanto meno sotto il profilo della motivazione carente e contraddittoria. E’ invero la ricorrente risulta aver ricevuto apprezzamenti positivi dalla Commissione, in relazione all’impatto della produzione scientifica, col raggiungimento dei valori-soglia in tutti e tre gli indicatori e ai titoli, con n.6 degli stessi presi in considerazione Con riferimento alle pubblicazioni poi la Commissione riconosce la rilevanza delle stesse, per originalità, collocazione editoriale e apporto individuale dell’interessata nelle opere collettanee Sulla pertinenza dei lavori in ultimo va evidenziato che nello stesso giudizio collegiale è fatto riferimento allo studio delle proteine, oggetto del settore concorsuale 03/C1 in argomento, ex all. B del D.M. n.855 del 2015 (cfr. ancora all.1 ed anche elenco pubblicazioni, all.7 al ricorso). Del resto, a fronte delle valutazioni positive riportate in relazione ai valori-soglia, ai titoli ed anche alle pubblicazioni, la non pertinenza di queste ultime non risulta in alcun modo meglio precisata, salvo che per un rapido accenno di uno dei commissari (Conte) alla biochimica L’Amministrazione dovrà pertanto procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza. G.Z.

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