Il giornalista ha diritto a incalzare il politico su temi di interesse

Il Tribunale di Locri ha condannato al pagamento delle spese l’ex sindaco di Siderno Pietro Fuda che si era rivolto al giudice dopo una intervista di Michel Dessì sul cumulo di pensioni, vitalizi e indennità

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    di Antonio Capria

    “L’inchiesta giornalistica rispetta il corretto esercizio del diritto di manifestazione del pensiero qualora ricorrano: l’interesse a rendere consapevole l’opinione pubblica di fatti ed avvenimenti socialmente rilevanti; l’uso di un linguaggio non offensivo e “la non violazione di correttezza professionale”. A ribadirlo il Tribunale di Locri, che ha rigettato la domanda e condannato al pagamento di circa 10 mila euro di spese processuali l’ex sindaco di Siderno Pietro Fuda, che aveva denunciato Reti Televisive Italiane spa per un servizio realizzato dal giornalista calabrese Michel Dessì per la trasmissione televisiva “Dalla Vostra Parte” di Rete 4 condotta dal direttore Maurizio Belpietro. Nel corso di quel servizio, che aveva poi avuto migliaia di condivisioni sul portale Mediaset, il giornalista aveva tentato di raccogliere l’opinione di Fuda in merito alla legislazione, che consente ai politici di godere di un beneficio (quello del cumulo tra pensioni, vitalizi ed indennizzi di funzione) cui non ha accesso il “normale cittadino”, nonché a chiedere come mai, pur ricavando da quel meccanismo di cumulo il cospicuo importo di 10mila euro mensili, non avesse mai inteso destinare una parte di quella somma ad attività di sostegno del reddito o della occupazione, al pari di altri politici. Nel suo atto di citazione Fuda aveva sostenuto che “il carattere gravemente diffamatorio del filmato aveva determinato la lesione del diritto all’onore, alla reputazione, alla dignità umana e professionale, nonché all’immagine pubblica… con conseguenti gravi danni non patrimoniali dovuti al turbamento morale ed alle negative ripercussioni sulla sua vita di relazione”. Inoltre il politico aveva sostenuto che “il tenore del servizio rendeva evidente che il Dessi era interessato esclusivamente a mettere in ridicolo l’attore, mediante martellanti provocazioni, peraltro aggressive e gratuite, dirette a produrre una reazione incontrollata, possibilmente violenta o volgare”. Di tutt’altro avviso il giudice di Locri, secondo cui “non emerge alcun comportamento offensivo da parte dell’intervistatore, che ha sì rivolto al Fuda domande incalzanti, prendendo anche spunto dalle sue risposte, ma non gli ha indirizzato alcun epiteto diffamatorio, né gli ha impedito di rispondere alle domande con frasi articolate”.

    “In specie – si legge nella sentenza – nell’ambito del servizio in questione, finalizzato ad affrontare un tema di interesse pubblico, ossia il tema dei vitalizi di cui godono i politici, il Dessi si è ripetutamente rivolto all’odierno attore, dirigente pubblico in pensione che all’epoca rivestiva la carica di Sindaco del Comune di Siderno dopo aver ricoperto per una legislatura l’incarico di consigliere regionale della Regione Calabria, onde raccogliere nella sostanza la sua opinione in merito alla normativa che consente ai politici (diversamente dai “normali cittadini”) di cumulare pensioni, vitalizi ed indennità di funzione. L’intervistatore, tra l’altro, ha posto l’accento sulle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Fuda in ordine alla destinazione del vitalizio a pranzi offerti ai suoi ospiti, senza tuttavia strumentalizzare dette dichiarazioni, né stravolgerle nel loro significato. A ciò si deve aggiungere che, a fronte dell’atteggiamento sicuramente insistente (ma non aggressivo) del Dessi, che si è limitato a definire “privilegiato” il Fuda, è stato quest’ultimo ad evitare dapprima adi rispondere alle domande invocando l’intervento delle forze dell’ordine per mettere l’intervistatore alla porta, e poi di fatto a consentire l’ingresso nel suo studio presso la casa comunale di Siderno, rispondendo all’invito a rinunciare quantomeno all’indennità da Sindaco in maniera tutt’altro che garbata, facendo ricorso ad epiteti di ogni genere e terminando, dopo essere uscito dal palazzo comunale ed essere entrato nell’autovettura, con il gesto finale dell’ombrello, ossia tenendo un comportamento non giustificato dal tono, seppure incalzante, dell’intervistatore o dalle modalità dell’intervista. Ciò posto, nella specie non si è in presenza di una gratuita aggressione alla persona del Fuda, ma di una intervista fortemente critica nei confronti dello stesso, in rapporto ad un argomento di rilievo pubblico, concernente il cumulo di vitalizi, pensioni e indennità da parte dei politici”. “Dal contenuto del servizio – aggiunge il giudice – si evince come l’intervistatore abbia voluto sottolineare criticamente la mancata rinuncia a parte degli emolumenti percepiti dal Fuda (a titolo di pensione quale ex dirigente pubblico, di vitalizio quale ex consigliere regionale e di indennità di carica quale Sindaco del Comune di Siderno), senza stravolgere o strumentalizzare il senso delle parole dell’intervistato, il quale, visibilmente infastidito dalle domande del Dessi, ha avuto una reazione smodata e In particolare, risulta rispettato il parametro della continenza, in quanto la successione incalzante delle domande non è diretta a suggestionare il pubblico ovvero a screditare l’odierno attore, ma a censurare la sua posizione in merito al cumulo di vitalizio, pensione e indennità”. Il giudice rileva anche come “non può farsi leva sulla “assenza di qualsivoglia autorizzazione da parte del Fuda alle riprese video (anche all’interno del proprio ufficio) ed audio” e sull’assenza di “autorizzazione alla messa in onda delle stesse” perché “non è ravvisabile la dedotta violazione della sfera privata del Fuda, dal momento che quest’ultimo era pienamente consapevole di essere ripreso dal cameramen e le riprese sono avvenute all’interno di un pubblico ufficio e sulla pubblica via, nell’ambito di un servizio di interesse generale ed hanno riguardato una persona nota in ragione della carica ricoperta”. “Il servizio in contestazione – conclude il giudice – rappresenta corretto esercizio del diritto di critica”.

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