‘Avviso pubblico incarico Direttore Amministrativo Aterp sia revocato’

L'avvocato Gian Paolo Stanizzi scrive al Commissario Ambrogio Mascherpa perché agisca in autottutela dell'ente: 'Ci sono profili di illegittimità'


L’avvocato Gian Paolo Stanizzi ha scritto all’Aterp Calabria, ricolgendosi al commissario Ambrogio Mascherpa, per chiedere che revochi in autotutela, l’avviso pubblico per il conferimento a tempo pieno e determinato dell’incarico di Direttore Amministrativo dell’ente di cui ha visto sul sito Aterp. 

“Leggo sul sito di questa Amministrazione – scrive Stanizzi – che con deliberazione n. 684 del 30 luglio 2016, la S.V. ha approvato l’avviso pubblico per il conferimento a tempo pieno e determinato dell’incarico di Direttore Amministrativo della Aterp Calabria. Al punto 4 di detto avviso, leggo che i candidati potranno presentare domanda di partecipazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito internet www.aterpcalabria.it”. 

È a questo punto che l’avvocato inizia a parlare dei profili di “illegittimità che lo stesso avviso presenta” e chiede a Mascherpa di revocarlo “immediatamente”: “Mi preme, però, nella mia qualità anche di cittadino italiano, titolare del blog amministrazioneclandestina.wordpress.com – spiega l’avvocato – sottolineare profili di illegittimità dell’avviso stesso che, se non revocato immediatamente, qualora fosse impugnato, causerebbe danni, anche economici, al superiore interesse pubblico. In particolare, al di là della errata indicazione della data, in primis la mancanza di pubblicazione dell’avviso di selezione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Concorsi ed Esami -, pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 4 del D.P.R. n. 487/1994. Soltanto a seguito della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Concorsi ed Esami –, infatti, potranno decorrere i termini per la corretta presentazione delle domande da parte dei candidati aspiranti al ruolo. Inutile sottolineare che la mancata pubblicità nei termini sopra detti comporta la nullità della procedura selettiva. Per pacifico orientamento giurisprudenziale, la norma dettata dall’art. 4 del D.P.R. n. 487/1994 non è in contrasto con l’art. 35, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001, che si limita a prescrivere ‘adeguata pubblicità della selezione’, senza nulla specificare in ordine alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ciò comporta, secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, che tale norma – art. 4 del D.P.R. n. 487/1994 – non possa essere disapplicata, in quanto conforme alla norma di rango superiore e allo stesso dettato degli artt. 51 e 97 della Costituzione, che garantiscono il diritto di accesso agli impieghi pubblici di tutti i cittadini su di un piano di parità, esercitabile solo attraverso un sistema di pubblicità che favorisca la massima partecipazione. La invito, pertanto, a voler revocare in autotutela, ai sensi della Legge n. 241/1990, la deliberazione n. 684, sopra citata, contenente l’avviso di selezione per l’incarico di Direttore Amministrativo. Ciò al fine di procedere, successivamente, alla correzione della stessa in tutte le parti contrarie alle norme di legge ed alla successiva pubblicazione del nuovo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Concorsi ed Esami-”.