La Corte dei conti incrina il mito dei “conti a posto” del Comune di Catanzaro

Rilevate irregolarità e criticità nei rendiconti 2015, 2016, 2017 che vanno sanati pena l’attuazione dei programmi di spesa privi della relativa copertura

L’ultima delibera della Camera di Consiglio della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti che esamina le risultanze della gestione degli esercizi 2015, 2016, 2017 del Comune di Catanzaro non costituisce per nulla un buon viatico alla sessione di bilancio cui è chiamato il Consiglio comunale il prossimo venerdì 7 maggio.

I magistrati contabili rilevano “vari aspetti meritevoli di approfondimento e possibili spie di gravi criticità, rilevanti ai sensi dell’art. 148 bis del Testo unico degli Enti locali”.

Prima di addentrarsi nel merito della pronuncia della Corte – delibera 71/2021 del 28 aprile 2021, magistrato relatore Stefania Anna Dorigo, presidente ff Ida Contino – è bene ricordare cosa detta l’articolo in questione, proprio per rendere evidente la consistenza e le eventuali conseguenze del quadro contabile rilevato.

“L’art. 148-bis TUEL – citiamo dalla delibera – stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l’Ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che ‘qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

Amabilmente, la Sezione allega una nota a piè di pagina, ricordando come “Il Comune di Catanzaro è stato destinatario della delibera di questa Sezione n. 119/2016 con la quale veniva confermato il blocco dei programmi di spesa, già disposto con la delibera n. 64/2016, sino all’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2016, limitatamente alle spese finanziate con entrate da recupero evasione tributaria allo stato non riscosse, potendo comunque riattivare i programmi di spesa con le risorse via via riscosse”.

Il richiamo funge da monito, affinché i destinatari considerino la delibera non mero esercizio giurisdizionale, ma avvertenza cogente e urgente come d’altra parte è espressamente declinato in chiusura di documento.

Chi sono i destinatari? Presto detto: il presidente del Consiglio comunale di Catanzaro per l’inserimento nell’ordine del giorno della prima seduta utile; il sindaco e il Collegio dei revisori. Nuovo lavoro quindi per il terzetto dei professionisti recentemente costituito e guidato da Franco Lacava.

E grane inedite per il sindaco Sergio Abramo che vede appannata da un deliberato della magistratura contabile l’immagine di amministrazione ispirata all’oculatezza finanziaria coniugata all’equilibrio gestionale, passibile se mai di non rispondenza ai livelli essenziali di vivibilità urbana ma non certo di conti in disordine.

Il sindaco, criticato da varie parti su questo punto, ha sempre risposto invitando all’uso del confronto con le altre città capoluogo calabresi. In sostanza ha sempre detto: è vero, forse abbiamo minor appeal festaiolo o minore richiamo da archistar, però in compenso non abbiamo debiti e proprio in virtù di questo stato privilegiato, considerata “la concorrenza”, possiamo accedere a qualsiasi bando alla nostra portata. Sacrifici adesso per avere maggiori possibilità domani.

L’avvertenza finale della Sezione della Corte lesiona drasticamente questa sicumera, nello scrivere che “attesa la portata delle irregolarità emerse, le misure correttive dovranno essere idonee a rimuovere le conseguenze delle criticità ovvero – per quanto attiene alle violazioni puntuali già consumate – a impedire il verificarsi di anomalie di analogo tenore in futuro; in caso contrario, questa Sezione si vedrà costretta a procedere alla preclusione della attuazione dei programmi di spesa, misura già apposta in passato”, come abbiamo già ricordato.

Ecco in rapida sintesi – il documento è lungo 60 pagine – quali sono le irregolarità accertate dalla Corte al termine dell’analisi dei rendiconti 2015, 2016 e 2017 del Comune di Catanzaro, di portata rilevante ai sensi dell’articolo 188 bis Tuel. Di seguto dal punto a) al punto q):

a) il dubbio rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno per l’esercizio 2015;

b) la presenza di irregolarità (nella sottostima degli accantonamenti e nelle modalità di recupero dell’extradeficit nell’esercizio 2015 nella operazione di riaccertamento straordinario dei residui;

c) l’inattendibilità, nel triennio 2015-2017, del fondo pluriennale vincolato sia di parte corrente sia di parte capitale; la scarsa attendibilità delle previsioni di entrata da trasferimenti (Titolo II);

d) la reiterata esiguità, in tutto il triennio 2015/2017, dell’attività di riscossione delle entrate tributarie, nonché delle “entrate da recupero evasione tributaria”;

e) la non corretta determinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione del triennio 2015/2017, a motivo: della sottostima del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) sia in sede di previsione sia in sede di rendiconto per il triennio 2015/2017; della sottostima dell’accantonamento a Fondo Anticipazioni Liquidità (FAL)  per l’esercizio 2017; dell’assenza/sottostima del fondo perdite società partecipate; della sovrastima dell’accantonamento per l’esercizio 2016 del fondo indennità di fine mandato del Sindaco; della sottostima dell’accantonamento a fondo contenzioso in sede di rendiconto 2015 e successivi;

f) il probabile pagamento di spese non rientranti tra quelle previste dal D.L. n. 35/2013 (ovvero debiti certi, liquidi, ed esigibili presenti al 31.12.2012 e/o che presentavano la riconoscibilità come debiti fuori bilancio);

g) la sottostima della spesa per RSU nella gestione di competenza e della spesa per il servizio idrico integrato, a motivo della presenza di debiti verso la Regione Calabria non garantiti da correlati impegni di spesa;

h) la frequente approvazione di piani di rientro con la Regione Calabria, con conseguente rinvio dei costi di servizi essenziali ad esercizi futuri;

i) la strutturale presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti, nonché la costante segnalazione di ulteriori debiti fuori bilancio, dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto;

l) la presenza nell’esercizio 2015 di incassi e pagamenti da regolarizzare, quest’ultimi di importo superiore rispetto agli incassi, con impatto migliorativo: sul fondo di cassa finale dell’esercizio 2015 e successivi; sul risultato di amministrazione 2015 e successivi; sulla verifica degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015;

m) la violazione per l’esercizio 2016 dell’allegato 6/1 (piano dei conti finanziario) e i punti 10.2 (registrazione dell’utilizzo di incassi vincolati per esigenze correnti), 10.4 (gestione degli incassi in attesa di regolarizzazione) e 10.5 (la classificazione contabile operazione nel bilancio) dell’All. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

n) l’utilizzo di entrate vincolate (ex art. 195 TUEL), rimaste da ricostituire al 31/12 del triennio 2015/2017;

o) la reiterata irregolare gestione dei fondi vincolati;

p) la presenza di posizioni debitorie consistenti per procedure esecutive/pignoramenti, non regolarizzati entro la chiusura dell’esercizio;

q) il mancato rispetto dell’indicatore di tempestività dei pagamenti nell’esercizio 2016.

In ragione di queste motivazioni, la Sezione della Corte dei conti invita il Comune di Catanzaro ad adottare entro 60 giorni “misure correttive idonee a rimuovere le criticità sopra evidenziate ovvero, per quelle violazioni ormai consumatesi (es. sottostima spesa RSU, formazione costante di debiti fuori bilancio, reiterata irregolare gestione dei fondi vincolati), ad indicare correttivi idonei ad evitare il ripetersi futuro di irregolarità di tenore analogo. Si richiama in particolare la necessità che l’Ente:

1) per quanto attiene al rispetto del PSI nell’esercizio 2015, controdeduca in merito agli aspetti evidenziati nel corpo della presente deliberazione;

2) ricostruisca analiticamente le fonti di finanziamento della quota di “maggior disavanzo” recuperata nell’esercizio 2015, evidenziando se vi siano stati scostamenti (e per quali ragioni) rispetto a quanto disposto con deliberazione di Consiglio comunale 43/2015; costituisca inoltre un apposito vincolo, pari alle somme utilizzate negli esercizi 2015-2017 e rivenienti dal reinvestimento di fondi da affrancazione e legittimazione dei terreni per usi civici, sul risultato di amministrazione relativo all’ultimo rendiconto approvato;

3) individui ulteriori soluzioni, alla luce delle specifiche criticità evidenziate dalla Sezione, per rendere più efficiente il sistema delle riscossioni;

4) riquantifichi gli accantonamenti di bilancio (alla base delle sottostime del “totale parte disponibile” nel triennio 2015-2017), verificando che nel rendiconto 2020 essi vengano appostati in modo congruo, alla luce di tutte le specifiche osservazioni sui singoli aspetti di criticità evidenziati;

5) ripiani ai sensi dell’art. 188 T.U.E.L., a partire dal bilancio preventivo 20212023, eventuali deficit che verranno a formarsi a seguito dell’operazione di cui al punto 4);

6) fornisca chiarimenti circa le spese effettuate con la liquidità di cui al D.L. 35/2013, comprovando che esse avessero i requisiti per rientrare nelle previsioni del decreto”.