Classe chiusa a Soverato, ordinanza di Bianca Laura Granato

Chiesto l’intervento del prefetto territorialmente competente ai fini dell'annullamento dell'ordinanza

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    Torna sull’ordinanza sindacale con cui il primo cittadino di Soverato, Ernesto Alecci, ha chiuso lo scorso 2 maggio della classe II B della Scuola dell’Infanzia “Padre Pio”, la senatrice Bianca Laura Granato (L’Alternativa c’è-Misto) che ha depositato una interrogazione a risposta scritta al ministro dell’Interno per sollecitare “l’intervento del prefetto territorialmente competente ai fini dell’annullamento dell’ordinanza”.

    Un annullamento richiesto “nonostante gli effetti dell’ordinanza siano esauriti, per ragioni di tutela dell’ordinamento giuridico, nel rispetto del principio della certezza del diritto”.

    La senatrice Granato riferisce i fatti al ministro dell’Interno, spiegando come nell’Istituto comprensivo Soverato 1 “sia stato negato per l’anno scolastico 2020/2021 il diritto di un alunno disabile di poter usufruire della terapia comportamentale più idonea; la dirigente scolastica dell’istituto, secondo il sindaco, non avrebbe risposto, da ultimo (il 30 aprile 2021) alla pec inviata dal medesimo per l’immediata convocazione, in via straordinaria, del consiglio d’istituto. Il sindaco, dunque, non avendo ricevuto pronta replica dalla dirigente scolastica avrebbe disposto la chiusura dell’intera classe per la giornata del 3 maggio 2021, ritenendo doveroso intervenire in quanto “organo più idoneo ad intercettare il sentimento e le problematiche appartenenti alla comunità e dunque a disporre una rapida ed efficace risposta”.

    Secondo la senatrice Granato “in luogo dell’azione amministrativa, sarebbero state più utili ed efficaci interventi concreti di cooperazione e leale collaborazione, laddove si fosse voluto perseguire realmente l’obiettivo prefigurato, anche in ragione dell’assenza di competenze sindacali in materia di convocazione degli organi collegiali d’istituto”. La senatrice de L’Alternativa c’è-Misto, ritiene che “l’ordinanza risulta del tutto manchevole dei requisiti previsti dalla legge per la sua adozione e frutto, più che d’una volontà “dimostrativa”, d’una volontà “muscolare”, ben potendosi raggiungere lo scopo di dare risalto mediatico alla questione per altre vie (istituzionali nonché rispettose dell’ordinamento giuridico); non a caso, l’ordinanza in questione non riporta i riferimenti legislativi di cui al testo unico degli enti locali (art 50 e 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000) in base ai quali il sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti, come se si volesse “oscurare” la base giuridica di riferimento dell’azione amministrativa”.

    Nell’interrogazione, quindi, viene chiesta l’opinione del ministro al riguardo e se sia a conoscenza dei fatti esposti. Ma anche “se non reputi opportuno intervenire ai sensi dell’articolo 138 del testo unico degli enti locali, per l’annullamento dell’atto surriferito, nonostante gli effetti dell’ordinanza siano esauriti, per ragioni di tutela dell’ordinamento giuridico, nel rispetto del principio della certezza del diritto”. E se se, “in alternativa all’intervento di cui all’articolo 138 del testo unico degli enti locali, non reputi opportuno sollecitare l’intervento del prefetto territorialmente competente ai fini dell’annullamento dell’ordinanza de quo, comunque rientrante, pur in assenza esplicita degli imprescindibili richiami legislativi di riferimento, alle attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale”.

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