Tar Calabria sospende l’esclusione di due associazioni dal bando “Grandi eventi” della Regione

Accolta la richiesta di sospensiva presentata da Ama Calabria e Donne in Arte

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    La Regione Calabria dovrà provvedere entro il 30 luglio 2021 alla riapertura dei termini della graduatoria di ammissione ai finanziamenti per i grandi eventi del 2020 in seguito alla esclusione di AMA Calabria e Donne in Arte, le due associazioni rappresentate in giudizio davanti al Tar di Catanzaro dall’avvocato Alfredo Gualtieri.

    È quanto ha disposto la prima Sezione del Tribunale amministrativo della Calabria con due ordinanze per l’annullamento con sospensione dell’efficacia, del decreto del Dipartimento segretariato generale – Unità autonoma operativa Promozione della Calabria Spettacoli e grandi eventi numero  3470 emesso l’1 aprile 2021, nella parte in cui, con richiamo all’ “Avviso pubblico di selezione per l’attribuzione del marchio regionale dei grandi eventi calabresi e per la concessione di un sostegno economico annualità 2020”, ha subordinato “l’ammissibilità definitiva a finanziamento” all'”avvenuto svolgimento dell’evento”, nonché dello stesso “Avviso pubblico” nella parte in cui ha previsto che lo svolgimento dell’evento dovesse avvenire “fino al 31 dicembre 2020”. L’annullamento per sospensiva riguarda anche parte del decreto del Dipartimento segretariato generale U.A.O. promozione della Calabria numero 5530.

    Il Tar, nella Camera di consiglio tenuta il 7 luglio 2021 con l’intervento dei magistrati Giancarlo Pennetti presidente, Francesca Goggiamani referendario estensore e Domenico Gaglioti referendario, ha ritenuto che “all’esame sommario proprio della fase cautelare, appaiono muniti di fumus boni iuris i motivi di eccesso di potere, posto che la comminata esclusione dall’agevolazione per applicazione della condizione del bando di realizzazione dell’evento entro il 31.12.2020 risulta irragionevole/contraddittoria tenuto conto dell’avere la Regione emanato la graduatoria nell’aprile 2021, delle misure anti Covid adottate a partire del DPCM del 24/10/2021 e del differimento del termine di realizzazione degli eventi deliberato in altre simili procedure per analoghe ragioni ed inoltre genera disparità di trattamento tra associazioni con eventi programmati nell’estate o in autunno/inverno”.

    Il giudice amministrativo, inoltre, ritiene che debba” ravvisarsi il periculum in mora in ragione delle finalità culturali dell’intervento finanziato e della natura dell’ente ricorrente con limitate capacità economiche su cui la gravità della crisi economica può avere incidenza non pienamente ristorabile in via risarcitoria e tenuto conto che allo stato non tutti i fondi risultano esauriti con i progetti ammessi”.
    In sintesi, le due associazioni ricorrenti, Ama (Associazione manifestazione artistiche) Calabria e Donne in Arte, si erano sentite ingiustamente escluse dal provvedimento emanato dal dipartimento regionale che aveva ammesso a sostegno economico per l’anno 2020, inserendole nella graduatoria di finanziamento, altre associazioni che, al contrario delle ricorrenti, avevano potuto rispettare il programma delle manifestazioni perché il loro svolgimento era caduto in un arco temporale non colpito dalla ordinanze di chiusura emanate ai diversi livelli esecutivi da parte di Stato, Regione e Comune per l’emergenza Covid.

    In graduatoria, per citare gli enti e le associazioni interessate dal provvedimento, gli ultimi tre costituiti in giudizio: Comune di Rende, Comune di Caulonia, Fondazione Trame, Accademia Italiana del Peperoncino, Gal Area Grecanica, Fondazione Armonie D’Arte, Associazione Culturale Primavera dei Teatri, Associazione Culturale Accademia dei Cuccuriani; Comune di Roccella Jonica; Associazione Magna Græcia Eventi, Associazione Culturale Picanto.
    Il Tar della Calabria, prima Sezione, ha fissato l’udienza di merito alle 9:30 del 18 maggio 2022.

     

     

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