Il pasticcio Fedele e la prospettata ineleggibilità: ricorso sì ricorso no

L’avvocato Talerico non sarebbe interessato, ma in ogni caso ne risulterebbe beneficiario in caso di accoglienza. Le stesse cause di ineleggibilità della neo consigliera sarebbero valide anche per la sua incandidabilità. Ma nessuno ha fatto a suo tempo ricorso

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    In attesa delle determinazioni di Roberto Occhiuto sulla composizione della nuova giunta, e ancora prima della proclamazione del nuovo presidente da parte dell’Ufficio centrale elettorale costituito alla Corte d’Appello di Catanzaro, c’è una certa curiosità riguardo alla ventilata ineleggibilità in cui incorrerebbe la seconda degli eletti nella lista circoscrizionale Calabria centro di Forza Italia, Valeria Fedele.

    Un risultato che di per sé ha suscitato parecchia sorpresa, poiché scarsamente considerato nei pronostici della vigilia.

    Il curioso è che, probabilmente, la prima ad esserne sorpresa è stata molto probabilmente la stessa Fedele, che, classificata dietro il cardiologo vibonese Michele Comito, ha ricevuto 7.692 preferenze che hanno relegato al terzo posto il più quotato Antonello Talerico, avvocato e presidente dell’ordine degli avvocati di Catanzaro, fermato a 6718.

    L’ipotesi di cui prima, della sorpresa in capo alla stessa Fedele, discende dalla considerazione delle cause di presunta ineleggibilità se collegate alle sue mansioni professionali che avrebbero dovuto costituire di per sé bagaglio più che valido a prevenire l’inciampo normativo. Valeria Fedele è, infatti, dal primo febbraio 2019, su decreto del presidente Sergio Abramo, direttore generale dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro.

    Questa postazione, oltre l’essere avvocato e con esperienza di diversi anni di frequentazione della scena politica (più volte amministratore del suo Comune di nascita, anche vicesindaco dal 2007 al 2012, aspirante sindaco di Lamezia Terme nel 2004), avrebbe dovuto suggerirle modalità e tempi utili a non incorrere nelle cause che impediscono l’eleggibilità, contenute nell’articolo 2 della legge 165 del 2 luglio 2004, che al secondo comma detta la “sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati”, e, al terzo, la “inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l’ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato”.

    Insomma Fedele avrebbe dovuto esercitare l’opzione aspettativa, e non sembra averlo fatto. Dimenticanza? Poco probabile. Ingenuità? Non è il caso.

    Ignoranza in materia? Difficile. Si può ipotizzare, e magari potrebbe in ciò venire in aiuto l’interessata, una primigenia partecipazione in lista come rappresentanza di genere, per ottemperare alle nuove disposizioni della legge elettorale regionale.

    Quando le cose in Forza Italia si sono evolute nel modo in cui poi si sono svolte in campagna elettorale, non era più possibile porvi rimedio tecnico, poiché la rinuncia anche temporanea alla funzione dirigenziale, secondo quanto espressamente previsto all’articolo 2 della legge 154 del 23 aprile 1981, che avrebbe reso senza effetto la precauzione legislativa qualora “l’interessato cessa dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature”, sarebbe dovuta essere ratificata attraverso relativo atto deliberativo dell’Ente.

    Al ricorso, naturalmente, dovrebbe essere interessato in primo luogo il primo dei non eletti, Antonello Talerico. Da informazioni desunte, sembrerebbe però che lo stesso abbia declinato ogni interesse a formulare e inoltrare ricorso che va presentato entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, atto amministrativo coincidente alla prima convocazione del Consiglio regionale che deve tenersi entro il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione del presidente di giunta.

    Talerico, insomma, accetterebbe il responso delle urne, anche avendo molto da recriminare sulle dinamiche interne alla lista circoscrizionale di Forza Italia in campagna elettorale.

    Il ricorso, però può essere inoltrato da chiunque ne abbia interesse. Quindi potrebbe provenire dagli altri candidati non eletti. Per esempio, da Silvia Parente, seconda dei non eletti nella lista FI.

    Ma, così facendo, a beneficiarne sarebbe comunque sempre Talerico forte della sua posizione in graduatoria e in ossequio alla volontà degli elettori. Insomma, allo stato ci si trova di fronte a un circuito ridondante, un loop autoreplicante da cui si potrebbe non uscire a meno di qualche colpo di scena allo stato non prevedibile.
    C’è comunque da considerare un dato politico più generale che in un certo qual modo getta luce sulla sapienza e sul suo contrario, l’insipienza, della classe politica regionale in toto, comprendendo in ciò l’opposizione.

    Le stesse cause che potrebbero portare all’ineleggibilità di Fedele sono valide al livello precedente della incandidabilità.

    Una volta presentate le liste, un ricorso per incandidabilità, qualora accolto in via d’urgenza, avrebbe portato alla esclusione della lista di Forza Italia, perché sarebbe venuta meno la rappresentanza di genere espressamente prevista e necessaria. Con la conseguenza, catastrofica per Forza Italia e per l’intera coalizione, del venire meno dei 37 mila voti di lista e dei due consiglieri eletti

    . I voti si sarebbero riposizionati e ridistribuiti in altre liste della coalizione? Forse sì, forse no. Ma i due candidati eletti in Forza Italia il 4 ottobre non ci sarebbero. Evitando, tra l’altro, questa coda velenosetta del ricorso a posteriori.

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