Legge regionale fusione aziende sanitarie di Catanzaro: la Consulta la boccia. Ecco perchè

Stabilisce, secondo i giudici, la nascita di una nuova azienda e non l'incorporazione di una delle due come previsto da delibera commissariale del 2016

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    Il duro stop all’ipotesi di integrazione della aziende sanitarie Pugliese-Ciaccio e Mater Domini viene sancito dalla sentenza numero 50/2021 della Corte Costituzionale  (presidente Giancarlo Coraggio, Redattore Giuseppe Prosperetti, direttore della Cancelleria Roberto Milana) depositata proprio oggi.

    Quella della Consulta è una bocciatura della legge regionale numero 1 del 30 aprile 2020 che la prevedeva. Sotto i riflettori dei giudici del Palazzo oltre a quella già citata anche la legge numero 6 del 13 marzo 2019 oggetto di un autonomo ricorso.

    Si tratta del provvedimento legislativo che aveva incluso nella possibile fusione anche il polo sanitario lametino, una ipotesi poi tramontata e di fatto abrogata con quella approvata nel corso di una delle prime sedute del consiglio regionale presieduto da Domenico Tallini.

    Per questa ragione la Consulta ha stabilito la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda il ricorso relativo alla legge del 2019 e si è pronunciata solo sul ricorso numero 57, quello riferito alle disposizioni approvate dall’assemblea di pazzo Campanella meno un anno fa e in particolare dai commi. 1°, 2° e 4° dell’articolo 9.

    I giudici, si legge nel dispositivo, considerano innanzitutto fondata la questione promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma della Costituzione che stabilisce la potestà legislativa residuale delle Regioni.
    “Ciò in quanto le modalità con cui essi hanno disposto la «integrazione» delle due aziende ospedaliere di Catanzaro violano principi fondamentali in materia di «tutela della salute» posti dalle disposizioni statali evocate come parametri interposti.

    Le disposizioni impugnate – che ripropongono quanto già stabilito dall’art. 1, commi 1 e 2, della abrogata legge reg. Calabria n. 6 del 2019 – prevedono: «1. Al fine di migliorare l’offerta assistenziale e l’ottimizzazione delle risorse, l’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro è integrata con l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Mater Domini” di Catanzaro ed assume la denominazione di Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini – Pugliese Ciaccio”; 2. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini – Pugliese Ciaccio” ha sede in Catanzaro, ha personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi della vigente normativa e subentra nelle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater Domini”».

    La riportata formulazione attesta in modo inequivoco che si è in presenza di una fusione realizzata tramite la costituzione di una nuova AOU e non già attraverso l’incorporazione della azienda ospedaliera nella preesistente AOU catanzarese. Difatti, il previsto subentro nelle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad entrambe le preesistenti aziende ospedaliere non risulta compatibile con un processo di “integrazione” attraverso la fusione per incorporazione, che riguarderebbe solo l’azienda incorporata. A sua volta, la previsione del comma 2 del successivo art. 10 della legge regionale in esame, non impugnata, recante “Misure di adeguamento” conseguenti all’integrazione tra le due preesistenti aziende ospedaliere di Catanzaro, nel disporre che esse sono soppresse dalla data di insediamento del direttore generale dell’azienda unica, conferma che si è in presenza della costituzione di una “nuova” azienda ospedaliero-universitaria.

    L’intervento regionale contrasta – si legge più avanti -, con quanto previsto dagli atti della gestione commissariale, secondo cui l’integrazione di cui trattasi avrebbe dovuto essere disposta tramite la fusione per incorporazione della AO nella AOU, e non attraverso l’istituzione di una nuova azienda ospedaliero-universitaria (in tal senso il programma operativo 2016-2018, approvato con delibera commissariale n. 63 del 5 luglio 2016 e il documento programmatico dell’aprile 2019, richiamato dalla stessa difesa regionale).

    Il percorso così delineato dalla gestione commissariale per realizzare l’integrazione in oggetto, nel rispetto dei ruoli e delle competenze dei diversi livelli istituzionali e di governo coinvolti, come definiti dalla disciplina statale di riferimento, è stato, dunque, disatteso dal censurato intervento normativo regionale”.

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