Il Tar Calabria fa tornare in aula in presenza gli alunni delle scuole dell’obbligo, rimandata la decisione sulle superiori

Secondo i giudici amministrativi non sussistono motivazioni sanitarie o logistiche per lo stop alla didattica in presenza

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    Torneranno in classe i bambini della scuola dell’obbligo già prima del 15 gennaio, mentre per le superiori si rimane attualmente con la didattica a distanza. Questa la decisione del Tar della Calabria in merito all’ordinanza del presidente Spirlì, accogliendo solo in parte il ricorso presentato da alcuni genitori e fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio al 10 febbraio .

    Per quanto riguarda gli alunni di elementari e medie si richiama «il Decreto Legge del 5 gennaio 2021 n.1 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), in vigore dal 6 gennaio 2021, con il quale il Governo, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza e di una valutazione attuale del rischio sanitario a livello nazionale, oltre a disciplinare al comma 1 l’attività didattica delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, dispone, al comma successivo, per tutte le altre diverse istituzioni scolastiche che resti <<fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal DPCM del 3/12/20>> che come è noto, all’art. 3 (ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto) garantisce il funzionamento della didattica in presenza per la scuola dell’infanzia, la primaria e per il primo anno della scuola media con la conseguenza che a fortiori in uno scenario quale quello attuale, giudicato nell’atto impugnato <<compatibile con uno scenario di tipo 2>>, tali istituzioni scolastiche comprese le classi di seconda e terza media possono effettuare didattica in presenza».

    Come già nella sentenza di dicembre, il Tar reputa che «l’intervento statale, tanto più se mediante adozione di norme giuridiche di rango primario, volto a fronteggiare l’epidemia in atto, deve ritenersi caratterizzato da un previo bilanciamento e ricomposizione a livello nazionale dei vari interessi coinvolti e cioè quello alla salute, all’istruzione e quello allo svolgimento della personalità dei minori e degli adolescenti in un contesto di socialità che peraltro, come ammesso dello stesso atto impugnato (pagg. 4 e 5), non vede la scuola come luogo al cui interno esista un forte rischio di contagio» poiché «di tanto sembra fornire conferma il Rapporto ISS COVID-19 n.63/20 (Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS CoV-2: la situazione in Italia) allegato al ricorso, la cui tabella 2 (“Numero focolai attivi di Covid 19 di probabile origine scolastica per settimana e per regione, 31 agosto-27 dicembre 2020”) dalla quale si evince il dato di zero focolai attivi in Calabria nelle settimane comprese fra il 16/11/20 e il 27/12/20 ancorchè con decreto cautelare n.-OMISSIS-del 23/11/20 del sottoscritto Presidente fosse stata sospesa la prima Ordinanza del Presidente f.f. della Giunta Regionale della Regione Calabria del 14 novembre 2020».

    Anche il rientro in zona arancione non muterebbe il quadro, sostenendo che «la derogabilità in senso più restrittivo delle disposizioni statali richiamata nell’atto impugnato -in disparte la circostanza che, ove anche la Calabria rientrasse nella cd. zona rossa, proprio in virtù di dette disposizioni, opererebbe il ripristino della D.A.D. per le classi seconde e terze delle scuole medie inferiori- deve comunque basarsi sui principi già enunciati nella citata giurisprudenza di questa sezione inerenti l’istruttoria procedimentale posta a base di essi e, sotto questo profilo, nell’ordinanza sembra mancare non solo una valutazione orientata ad una selezione di porzioni di territorio regionale più interessate dall’incremento dei contagi anziché ad una chiusura uniforme della didattica in presenza, ma neppure sembra tenersi conto del fatto che le problematiche legate al trasporto scolastico, per le fasce di età riferite alle istituzioni scolastiche diverse dalle superiori, appaiono di minore entità e maggiormente gestibili rispetto a quelle della popolazione studentesca di età compresa fra i 14 e i 18 anni di età (cfr. pagg. 16 e 17 sentenza TAR Catanzaro n.-OMISSIS-)».

    Secondo i giudici amministrativi «quanto alla temuta <<movimentazione delle persone>> che deriverebbe dalla ripresa delle attività scolastiche (anche in questo caso di minore portata se riferito al personale docente e non docente) considerato l’attuale condizione di zona gialla della Calabria, non sembra che il provvedimento regionale impugnato abbia considerato -in un’ottica di proporzionalità e di presa d’atto della innegabile gerarchia di rilevanza degli ambiti della vita sociale ed economica attualmente attivi e praticabili dalle persone- tutte le altre forme di movimentazione, degli adulti e non solo, il cui svolgimento può costituire fattore incentivante il rialzo della curva epidemica e su cui sarebbe teoricamente possibile intervenire più restrittivamente in tal modo incidendo meno sul delicato settore dell’istruzione».

    Da qui il passaggio sulle superiori, che rimangono in didattica a distanza ancora fino a fine mese, reputando che il «prevedibile maggior impatto che il rientro alla didattica in presenza nelle scuole e istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e dell’istruzione e formazione professionale, sia pure nella misura del 50% contemplata dal comma 1 dell’art.4 del sopramenzionato D.L., comporta nei termini paventati dalla Regione Calabria sotto il profilo della circolazione delle persone a vario titolo coinvolte nel servizio scolastico», facendo riferimento anche «al maggior grado di consapevolezza e attitudine all’uso delle tecnologie implicate nella didattica a distanza appannaggio degli studenti frequentanti gli istituti in questione».

     

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