Covid, niente più emergenza da domani 31 marzo: cosa cambia

Si supereranno il sistema delle zone colorate, il green pass in maniera graduale e saranno eliminate le quarantene precauzionali

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    Due anni di pandemia. Due anni di chiusura, totale, parziale, di libera tutti in estate, con le conseguenti seconde, terze e quarte ondate del Covid. Questo è quello a cui siamo stati abituati e la frase che il presidente del consiglio Mario Draghi ha pronunciato nel corso di una conferenza stampa che ha tenuto con il ministro della salute Roberto Speranza, “Andiamo verso una fase diversa e il 31 marzo finisce lo Stato di Emergenza” quello che di volta in volta, da Giuseppe Conte, eravamo stati abituati ormai a sentirne il rinnovo con le conseguenze che hanno portato ad un’Italia divisa in colori, a seconda della diffusione del virus e dall’indice di contagiosità (già, abbiamo imparato anche strane terminologie), hanno portato alle vaccinazioni, al green pass (tanto osteggiato), a posti di blocco, nella fase iniziale, con autocertificazioni da compilare per comunicare alle Forze dell’ordine dove ci stavamo recando e perché, qual era l’emergenza. A ripensarci oggi, forse, con l’Ucraina sott’attacco, un posto di blocco è un comune posto di blocco come tanti. Da dopodomani, però qualcosa cambia. Più di qualcosa.

    Mario Draghi
    draghi

    COSA CAMBIA DAL 1 APRILE

    Il green pass sarà abolito all’aperto tranne che per eventi e competizioni sportive dove c’è assembramento (es. stadi e concerti);
    Verrà eliminato il sistema di classificazione delle Regioni basato sulle zone-colore.
    Decade anche immediatamente la struttura commissariale e del Comitato Tecnico Scientifico e cessazione dei poteri emergenziali al capo della protezione civile.

    COSA AVVERRA’ GRADUALMENTE, VALIDITA’ GREEN PASS E MASCHERINE

    Dal 1° maggio il green pass non sarà più necessario
    Dal 1° aprile al 30 aprile, è consentito l’accesso ai seguenti servizi e attività, con green pass base:
    ristoranti e bar al chiuso (anche al banco); mense; concorsi pubblici; corsi di formazione pubblici e privati; partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi che si svolgono all’aperto;

    Dal 1° al 30 aprile, è consentito l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
    aerei; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni a lunga percorrenza (Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità); autobus interregionali e autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

    Dal 1° aprile al 30 aprile, è consentito l’accesso ai seguenti servizi al chiuso con green pass rafforzato:
    piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto e centri benessere; convegni e congressi; centri culturali, centri sociali e ricreativi; feste conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi assimilati; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

    Fino al 30 aprile obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso: a) per l’accesso ai mezzi di trasporto: aerei; navi e traghetti interregionali; treni interregionali (intercity, intercity notte e Alta velocità); autobus interregionali, a noleggio con conducente; mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) o regionale e mezzi di trasporto scolastico di studenti di primaria, secondaria di primo e secondo grado. 1. 2. 3. 4. 5. b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono: sale teatrali, sale da concerto e sale cinematografiche; locali di intrattenimento e musica dal vivo, sale da ballo, discoteche; eventi e competizioni sportive (es. stadi). 1. 2. 3. Fino al 30 di aprile obbligo di indossare le mascherine chirurgiche nei luoghi di lavoro e in tutti gli altri luoghi al chiuso.

    LE SCUOLE

    decreto superamento stato emergenza pandemia covid

    Le classi in cui vengono accertati alunni positivi, almeno 4 casi, continuano le attività in presenza, utilizzando le mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione. Gli alunni in isolamento possono seguire l’attività scolastica in Did (didattica integrata digitale) e la riammissione in classe è subordinata alla dimostrazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

    OBBLIGO VACCINALE E QUARANTENE

    L’obbligo vaccinale rimane fino al 31 dicembre 2022 per gli operatori di interesse sanitario e per il personale della scuola e università. Dal 1° aprile al 30 aprile richiesto green pass base per accedere al lavoro per tutte le altre categorie. Fino al 15 giugno rimane l’obbligo di vaccinazione per gli over 50 e rimane la multa una tantum di 100 euro erogata dall’Agenzia delle entrate, a chi, pur avendo più di 50 anni, ancora non si è immunizzato.
    Dal 1° aprile non verranno più previste quarantene da contatto, senza distinzioni tra vaccinati e non vaccinati, per ricorrere allo Smart working semplificato servirà l’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente, prorogato al 30 giugno 2022.
    Dal 1 aprile, inoltre, rimane isolato a casa solo chi ha contratto il virus; Chi ha avuto un contatto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell’auto-sorveglianza per 10 giorni con mascherina ffp2 e il tampone sarà necessario solo in caso di sintomi. Dal 1° aprile: Quarantena uguale per tutti, senza distinzione tra chi ha fatto il vaccino e chi no.

    CONSIGLI COMUNALI E GIUNTE

    Consiglio Comunale

    Per poter continuare a svolgere dopo il 31 marzo le sedute in videoconferenza, dei consigli comunali e giunte, il REGOLAMENTO comunale e analogamente quello della giunta, devono prevedere la possibilità di svolgerle nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, previamente stabiliti.
    Infatti l’art. 4, comma 3, della legge n. 131/2003, cita che l’organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie, l’articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha stabilito che, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, ovvero il 31 marzo 2022, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non avessero regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, le potevano svolgere ugualmente.
    La regolazione delle sedute da remoto, non deve trarre legittimazione da una specifica norma di dettaglio, ma dal codice dell’amministrazione digitale e soprattutto dagli artt 6, 7 e 38 del TUEL, che disciplinano i criteri generali per il funzionamento e l’organizzazione, ed attribuiscono ai regolamenti la disciplina specifica del consiglio, attribuendo in questo modo la più ampia autonomia decisionale ai comuni.

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